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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38537/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (10 anni di reclusione e €800 di multa) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. I motivi di ricorso erano: 1) omissione della traduzione in lingua cinese della pronuncia impugnata con presunta lesione del diritto di difesa (richiamo agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 143, comma 2, cod. proc. pen., art. 24 Cost., art. 6 par. 3 lett. a) CEDU); 2) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (contestazione dell'uso del grado di purezza e della valutazione del superamento del valore soglia); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante incensuratezza, esito favorevole del percorso cautelare e consegna dei codici di sblocco dei telefoni; 4) irragionevolezza della determinazione della pena e dell'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo punto ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato un interesse concreto, attuale e verificabile derivante dalla mancata traduzione; sul secondo ha confermato la valutazione della Corte territoriale ritenendo corretta la ponderazione del quantitativo (3.274.321,8 mg di principio attivo, ben oltre il valore-soglia per la ketamina) e del grado di purezza; sul terzo ha ritenuto il motivo generico e la negazione delle attenuanti conforme ai principi di legittimità (dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. non è più sufficiente la sola incensuratezza); sul quarto ha considerato generiche le censure sulla determinazione della pena, richiamando la motivazione di primo grado che aveva dettagliato elementi aggravanti (quantitativo, offensività, ruolo nel traffico). Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce la produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; sulla base di tale norma è stata pronunciata la condanna dell'imputato.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante per la detenzione di ingente quantità di stupefacenti: il superamento del valore-soglia non determina automaticamente l'aggravante, ma richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dopo aver considerato quantità e purezza.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione/traduzione; la Corte ha ritenuto che l'imputato dovesse provare un pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione.

  • art. 143, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alle garanzie linguistiche e traduzioni degli atti; applicata nel contesto del vizio denunciato ma non ritenuta idonea a invalidare la pronuncia in mancanza di prova del pregiudizio concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come garanzia costituzionale del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si fosse dimostrato un pregiudizio reale derivante dall'omessa traduzione.

  • art. 6 CEDU

    Diritto all'informazione e all'assistenza linguistica nei procedimenti penali; rilevante solo se il mancato uso della lingua ha effettivamente inciso sulle possibilità difensive, che nel caso non è stato provato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le attenuanti generiche; la modifica del 2008 ha reso insufficiente la sola incensuratezza per ottenere la diminuente, giustificando il mancato riconoscimento delle attenuanti in assenza di elementi positivi.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125

    Intervento normativo che ha modificato l'art. 62-bis cod. pen., inasprendo i requisiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche; richiamato per giustificare il diniego delle attenuanti.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma citata nel ricorso in riferimento alla revoca delle misure cautelari; la Corte ha osservato che la revoca da sola non costituisce elemento sufficiente per le attenuanti senza una valutazione positiva complessiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • Omessa traduzione: l'imputato alloglotto che contesta la mancata traduzione deve provare un interesse concreto, attuale e verificabile (cioè come la mancanza ha effettivamente inciso sulle scelte difensive); mere supposizioni non bastano.
  • Aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2): il superamento del valore-soglia non importa automaticamente l'aggravante; il giudice deve valutare le circostanze concrete (quantitativo assoluto, grado di purezza, ruolo dell'imputato, modalità del traffico) e motivare la decisione.
  • Attenuanti generiche: dalla modifica dell'art. 62-bis (2008) la sola incensuratezza non è più sufficiente; occorrono elementi positivi e specifici che giustifichino il riconoscimento della diminuente.
  • Determinazione della pena e continuazione: gli aumenti di pena per aggravanti e continuazione devono essere motivati secondo i parametri del caso concreto; censure generiche sulla sproporzione sono inefficaci se la sentenza di merito esplicita elementi aggravanti rilevanti.
  • Evidenze favorevoli (es. revoca misure o collaborazione come consegna codici): tali elementi possono influire sulla valutazione delle attenuanti o della responsabilità, ma devono essere espressamente valutati e motivati dal giudice; la loro semplice esistenza non obbliga al riconoscimento di benefici se non emergono effetti positivi concreti.

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