Cassazione Penale, Sentenza n. 38537/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (10 anni di reclusione e €800 di multa) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. I motivi di ricorso erano: 1) omissione della traduzione in lingua cinese della pronuncia impugnata con presunta lesione del diritto di difesa (richiamo agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 143, comma 2, cod. proc. pen., art. 24 Cost., art. 6 par. 3 lett. a) CEDU); 2) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (contestazione dell'uso del grado di purezza e della valutazione del superamento del valore soglia); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante incensuratezza, esito favorevole del percorso cautelare e consegna dei codici di sblocco dei telefoni; 4) irragionevolezza della determinazione della pena e dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo punto ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato un interesse concreto, attuale e verificabile derivante dalla mancata traduzione; sul secondo ha confermato la valutazione della Corte territoriale ritenendo corretta la ponderazione del quantitativo (3.274.321,8 mg di principio attivo, ben oltre il valore-soglia per la ketamina) e del grado di purezza; sul terzo ha ritenuto il motivo generico e la negazione delle attenuanti conforme ai principi di legittimità (dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. non è più sufficiente la sola incensuratezza); sul quarto ha considerato generiche le censure sulla determinazione della pena, richiamando la motivazione di primo grado che aveva dettagliato elementi aggravanti (quantitativo, offensività, ruolo nel traffico). Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; sulla base di tale norma è stata pronunciata la condanna dell'imputato.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante per la detenzione di ingente quantità di stupefacenti: il superamento del valore-soglia non determina automaticamente l'aggravante, ma richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dopo aver considerato quantità e purezza.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione/traduzione; la Corte ha ritenuto che l'imputato dovesse provare un pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione.
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alle garanzie linguistiche e traduzioni degli atti; applicata nel contesto del vizio denunciato ma non ritenuta idonea a invalidare la pronuncia in mancanza di prova del pregiudizio concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia costituzionale del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si fosse dimostrato un pregiudizio reale derivante dall'omessa traduzione.
art. 6 CEDU
Diritto all'informazione e all'assistenza linguistica nei procedimenti penali; rilevante solo se il mancato uso della lingua ha effettivamente inciso sulle possibilità difensive, che nel caso non è stato provato.
Norma che disciplina le attenuanti generiche; la modifica del 2008 ha reso insufficiente la sola incensuratezza per ottenere la diminuente, giustificando il mancato riconoscimento delle attenuanti in assenza di elementi positivi.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
Intervento normativo che ha modificato l'art. 62-bis cod. pen., inasprendo i requisiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche; richiamato per giustificare il diniego delle attenuanti.
Norma citata nel ricorso in riferimento alla revoca delle misure cautelari; la Corte ha osservato che la revoca da sola non costituisce elemento sufficiente per le attenuanti senza una valutazione positiva complessiva.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Omessa traduzione: l'imputato alloglotto che contesta la mancata traduzione deve provare un interesse concreto, attuale e verificabile (cioè come la mancanza ha effettivamente inciso sulle scelte difensive); mere supposizioni non bastano.
- Aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2): il superamento del valore-soglia non importa automaticamente l'aggravante; il giudice deve valutare le circostanze concrete (quantitativo assoluto, grado di purezza, ruolo dell'imputato, modalità del traffico) e motivare la decisione.
- Attenuanti generiche: dalla modifica dell'art. 62-bis (2008) la sola incensuratezza non è più sufficiente; occorrono elementi positivi e specifici che giustifichino il riconoscimento della diminuente.
- Determinazione della pena e continuazione: gli aumenti di pena per aggravanti e continuazione devono essere motivati secondo i parametri del caso concreto; censure generiche sulla sproporzione sono inefficaci se la sentenza di merito esplicita elementi aggravanti rilevanti.
- Evidenze favorevoli (es. revoca misure o collaborazione come consegna codici): tali elementi possono influire sulla valutazione delle attenuanti o della responsabilità, ma devono essere espressamente valutati e motivati dal giudice; la loro semplice esistenza non obbliga al riconoscimento di benefici se non emergono effetti positivi concreti.
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