Cassazione Civile, Ordinanza n. 34584/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di un lavoratore autonomo avverso la pretesa dell’INPS relativa a contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009. La Corte d’appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, fissando il dies a quo al 16 giugno 2010 sulla base della scadenza ordinaria del versamento, e aveva escluso l’applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 prevista dal DPCM 10 giugno 2010, assumendo che essa valesse solo per i soggetti rientranti negli studi di settore e non per chi fosse in regime fiscale dei minimi. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs. 241/1997, dell’art. 17 DPR 435/2001 e del DPCM 10 giugno 2010. Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel non considerare lo slittamento al 6 luglio 2010 del termine per il versamento dei contributi, con conseguente tempestività dell’atto interruttivo notificato il 24 giugno 2015. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre affermato che il differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 10 giugno 2010 opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non solo per quelli fiscalmente assoggettati a tali studi, e che il DPCM ha natura regolamentare attuativa della legge. Ne deriva che il termine non scadeva il 16 giugno 2010 ma il 6 luglio 2010, con conseguente erroneità della declaratoria di prescrizione pronunciata in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e per i contributi della gestione separata dal termine di scadenza del pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
individua il regime dei contributi dovuti alla gestione separata, oggetto della lite.
richiamato quale base del sistema di versamento dei contributi e del rinvio alla disciplina attuativa.
richiamato in relazione alla disciplina dei termini di versamento.
DPCM 10 giugno 2010
ha natura regolamentare e dispone il differimento dei termini di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati.
art. 1, comma 1, lett. a), DPCM 10 giugno 2010
prevede il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010.
art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997
costituisce la delega legislativa in attuazione della quale il DPCM è stato emanato.
art. 1, comma 113, L. 244/1997
richiamato nel ragionamento della Corte d’appello per escludere l’applicabilità della proroga ai soggetti in regime dei minimi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla data in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi.
- Il differimento dei termini di versamento disposto da un DPCM attuativo incide anche sul dies a quo della prescrizione, perché sposta in avanti il momento in cui il credito contributivo può essere fatto valere.
- La proroga dei termini di pagamento prevista per i contribuenti che esercitano attività economiche oggetto di studi di settore opera in modo generale per la categoria individuata dalla disciplina, e non soltanto per chi sia concretamente soggetto agli studi di settore sul piano fiscale.
- Un DPCM emanato in attuazione di delega legislativa può avere natura regolamentare e, se pertinente al sistema dei versamenti contributivi, integra la disciplina legale ai fini della decorrenza della prescrizione.
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