Cassazione Penale, Ordinanza n. 33648/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la decisione della Corte d’appello emessa in sede di rinvio. Era stato riconosciuto responsabile di riciclaggio aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., per avere, tramite la propria società, trasferito il valore di un’autovettura Audi A4 del valore di 35.000 euro, già venduta da un soggetto ritenuto appartenente a un clan camorristico, a un’altra società e poi fatto transitare somme presso una società tedesca per l’acquisto di una Mercedes fittiziamente intestata a un terzo, con l’obiettivo di occultare la provenienza delittuosa dei beni o del denaro. Il ricorrente ha denunciato errori percettivi della precedente sentenza di legittimità riguardo alla disponibilità dei conti correnti della propria società da parte del soggetto indicato come Senese, all’asserita provenienza illecita dell’Audi A4 e all’abbinamento della targa prova al veicolo. Ha sostenuto che gli atti processuali, inclusi l’esame di un maresciallo, il libretto dell’autovettura e la documentazione sulla targa prova, smentissero tali ricostruzioni. Ha inoltre chiesto la sospensione degli effetti della condanna, deducendo l’eccezionale gravità del caso, la natura ostativa del reato e il fumus boni iuris del ricorso straordinario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso straordinario contenesse molteplici censure dirette a contrastare un accertamento giudiziale irrevocabile e che, considerata la complessità della vicenda, i diversi esiti di merito e il precedente annullamento, la verifica dell’ammissibilità non potesse essere compiuta con la procedura preliminare de plano. Ha quindi disposto la prosecuzione del procedimento con rito camerale partecipato ai sensi dell’art. 127 c.p.p., rimettendo gli atti al Presidente della Seconda Sezione penale per la fissazione dell’udienza. Ha tuttavia rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione, perché non risultava, allo stato degli atti, una probabilità di accoglimento del ricorso straordinario dotata dell’immediata e incontestabile evidenza richiesta per integrare un caso di eccezionale gravità.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione e consente una preliminare valutazione dell’ammissibilità; nel caso concreto, la complessità delle censure ha escluso la definizione de plano e imposto la trattazione camerale partecipata.
Individua il rito camerale partecipato secondo il quale dovrà proseguire la trattazione del ricorso straordinario.
La Corte esclude l’applicazione del relativo meccanismo nella fase preliminare di valutazione dell’ammissibilità del ricorso straordinario.
Aggravante contestata in relazione alla finalità di agevolare un clan camorristico.
Richiamato dalla difesa per sostenere la natura ostativa del reato e l’eccezionale gravità della condanna ai fini della sospensione dell’esecuzione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la Corte di cassazione può procedere senza formalità e senza le garanzie del contraddittorio scritto soltanto quando l’inammissibilità sia evidente e rilevabile mediante una cognizione sommaria.
- Quando il ricorso straordinario contiene molteplici censure percettive, investe una vicenda processuale complessa o mira a contrastare un accertamento irrevocabile dopo precedenti sviluppi di merito e di legittimità, la verifica non può essere definita de plano e deve proseguire con il rito camerale partecipato previsto dall’art. 127 c.p.p.
- Ai fini della sospensione dell’esecuzione della pena richiesta contestualmente a un ricorso straordinario, i casi di eccezionale gravità devono essere valutati considerando l’intera vicenda processuale e, in via pregiudiziale, il fumus boni iuris del ricorso principale.
- La sospensione dell’esecuzione non può essere concessa quando il ricorso straordinario non presenta, sulla base di una valutazione sommaria, una probabilità di accoglimento di immediata e incontestabile evidenza; in questa fase non è consentito anticipare il giudizio approfondito sulla fondatezza delle censure.
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