Cassazione Penale, Ordinanza n. 33647/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo incongruo e privo di motivazione il provvedimento di non luogo a provvedere, perché non correlato al reale contenuto dell'opposizione. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicato la detenzione domiciliare. L'interessato aveva proposto opposizione. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo che l'atto riguardasse una richiesta di modifica dell'orario e non altra diversa istanza. Il ricorrente ha denunciato, con unico motivo, il vizio di motivazione omessa o apparente in relazione all'applicazione della detenzione domiciliare e la violazione degli artt. 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975, per la mancata concessione dell'affidamento in prova. La Corte ha rilevato che, nonostante un errore del difensore nella parte conclusiva dell'opposizione, la lettura integrale dell'atto dimostrava che esso era diretto contro il diniego dell'affidamento in prova: l'opposizione contestava la prognosi sfavorevole fondata soltanto sui precedenti penali e lamentava l'omessa valutazione delle condotte successive ai reati, dei risultati del trattamento e degli esiti dell'osservazione durante l'espiazione della pena.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
La disposizione disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, la cui mancata applicazione era contestata dal ricorrente e dovrà essere nuovamente valutata dal giudice di rinvio.
artt. 47 e ss. legge 26 luglio 1975, n. 354
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla mancata adozione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, l'atto di opposizione deve essere interpretato sulla base del suo contenuto complessivo; un errore nella parte conclusiva non ne impedisce l'esame quando le argomentazioni iniziali e lo sviluppo dell'atto individuano chiaramente il provvedimento impugnato e la doglianza proposta.
- È viziato per motivazione incongrua e apparente il provvedimento che dichiara non luogo a provvedere senza confrontarsi con il reale oggetto dell'opposizione e con le censure specificamente formulate.
- Nella valutazione della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la prognosi relativa al comportamento futuro non può fondarsi esclusivamente sui precedenti penali, dovendo essere considerati anche le condotte successive alla commissione dei reati, i risultati del trattamento e gli esiti dell'osservazione durante l'espiazione della pena.
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