Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33601/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Foggia, rideterminando la pena inflitta all'imputato per i delitti di rapina aggravata e lesioni personali. L'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione. La Corte rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto tramite un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La decisione viene assunta nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione nelle forme de plano del ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; è inammissibile il ricorso presentato personalmente dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, poiché l'impugnazione deve essere presentata tramite un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.