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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33602/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a seguito della rituale rinuncia dell'imputato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stato disposto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della tempestività della trasmissione della rinuncia.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato destinatario di una sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa per il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. Il difensore proponeva ricorso per cassazione. Successivamente, il difensore, nominato procuratore speciale, depositava una dichiarazione con la quale l'imputato rinunciava al ricorso. La Corte rilevava che la rinuncia era rituale e tempestivamente trasmessa; pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile e poteva essere deciso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale fondamento della sentenza con cui era stata applicata la pena su richiesta delle parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso che deve essere dichiarato inammissibile; la Corte lo applica al ricorso seguito da rituale rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di riciclaggio contestato all'imputato.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata quale fonte della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e consente la trattazione de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando la rinuncia al ricorso è trasmessa tempestivamente, alla declaratoria di inammissibilità non consegue il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale

Testo integrale

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