Cassazione Penale, Ordinanza n. 33661/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, recependo la richiesta di rideterminazione della pena concordata tra le parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis c.p.p., previa rinuncia ai restanti motivi di appello, aveva applicato all'imputato la pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte di appello non avesse recepito correttamente l'accordo, con specifico riferimento al passaggio determinativo relativo alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. La Corte di cassazione ha escluso la difformità denunciata tra il verbale di udienza e il contenuto della decisione e ha ritenuto il ricorso inammissibile perché rivolto contro il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti e recepito dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che non sussisteva alcuna difformità tra l'accordo risultante dal verbale di udienza e la sentenza impugnata. Ha inoltre precisato che la dichiarazione di inammissibilità poteva essere pronunciata de plano, secondo il procedimento previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i ricorsi contro sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 599-bis c.p.p., della richiesta concordata di rideterminazione della pena.
Disciplina la concordata applicazione della pena in appello; la Corte considera inammissibile il ricorso riferito al trattamento sanzionatorio concordato e recepito dal giudice.
Indicato dal ricorrente quale riferimento del passaggio determinativo relativo alla circostanza aggravante contestata nell'accordo sulla pena.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la disposizione è ritenuta applicabile ratione temporis.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non riconducibile a colpa esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti e recepito dal giudice, quando non risulti alcuna difformità tra il contenuto dell'accordo verbalizzato e quello della sentenza.
- I ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. possono essere dichiarati inammissibili de plano secondo il procedimento previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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