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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33604/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Catania, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato agli imputati pene concordate tra le parti per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e per diversi delitti-fine, tra cui, per uno degli imputati, estorsione aggravata dal metodo mafioso e, per altro imputato, concorso nella medesima estorsione aggravata. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha contestato la congruità della pena concordata e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; un altro ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale quanto all'aggravante del metodo mafioso, sostenendo che non fosse stata indicata la concreta spendita del vincolo associativo nella consumazione dell'estorsione; un altro ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per concorso nell'estorsione, lamentando l'omessa valutazione della credibilità della persona offesa; due ricorrenti hanno censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; l'ultimo ha denunciato il difetto di motivazione sull'entità della pena. La Corte ha rilevato che i motivi riguardanti la responsabilità erano divenuti non deducibili per effetto della rinuncia alle relative doglianze formulata da ciascun imputato al momento della richiesta di concordato in appello. Ha inoltre ritenuto non deducibili, in assenza di illegalità della pena, le censure relative alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché il concordato in appello ha natura consensuale e la rinuncia ai motivi diversi da quelli concernenti la pena comprende anche la richiesta di attenuanti generiche quando queste non abbiano inciso sul calcolo concordato o siano state assorbite dalla scelta processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha trattato i ricorsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha affermato che, contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili con ricorso per cassazione i vizi relativi alla determinazione della pena che non comportino l'illegalità della sanzione. Ha altresì escluso la deducibilità delle doglianze sulla responsabilità, in ragione della rinuncia ai relativi motivi effettuata in sede di concordato. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla misura della pena ricomprenda anche il motivo concernente tali attenuanti, che costituiscono un autonomo punto della decisione, e che non sia quindi possibile riproporre in cassazione una censura di omessa motivazione sul punto. Gli imputati sono stati condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza di concordato in appello

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello, fondato sulla pena concordata tra le parti, limita le doglianze successivamente proponibili in cassazione secondo l'effetto della rinuncia ai motivi e la natura consensuale dell'istituto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione semplificata dei ricorsi destinati a essere dichiarati inammissibili.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione

    L'impugnazione deve individuare specificamente i capi e i punti della decisione contestati; la mancata impugnazione o la rinuncia al motivo relativo a uno specifico punto produce effetti anche sulla successiva deducibilità della relativa questione.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    La determinazione della pena e le statuizioni relative alle circostanze del reato costituiscono punti autonomi della decisione, suscettibili di specifica impugnazione.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche concerne un autonomo punto della decisione e, se non conservata nel concordato in appello, è coperta dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 133 c.p.

    parametri per la determinazione della pena

    La determinazione della pena secondo i parametri dell'art. 133 c.p. costituisce un punto distinto dall'applicazione delle attenuanti generiche; il concordato sulla pena può comprendere entrambi.

  • art. 616 c.p.p.

    spese processuali e Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata dalla Corte in 3.000 euro per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili i vizi relativi alla determinazione della pena quando non ne determinino l'illegalità, poiché la natura consensuale e la funzione deflattiva dell'istituto ostano alla successiva contestazione della pena concordata.
  • La rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la misura della pena comprende anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che costituisce un autonomo punto della decisione.
  • Quando l'imputato concorda in appello una pena calcolata senza il riconoscimento delle attenuanti generiche, tale condotta processuale manifesta la rinuncia anche alla relativa doglianza e impedisce di dedurre successivamente in cassazione l'omessa motivazione sulle attenuanti.
  • La rinuncia formulata in sede di concordato in appello ai motivi concernenti l'affermazione di responsabilità rende non deducibili in cassazione le successive censure relative alla responsabilità per i reati contestati.
  • La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p. sono punti autonomi della decisione, entrambi soggetti a specifica impugnazione e suscettibili di essere ricompresi nella rinuncia ai motivi.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA

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