Cassazione Penale, Sentenza n. 42370/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la decisione di primo grado per il reato di discarica abusiva (art. 256, commi 1 e 3 d.lgs. n.152/2006). Le doglianze erano due: (1) vizio di motivazione e erronea affermazione della responsabilità penale di Andrea Tomaselli, che sosteneva di non essere a conoscenza dell'uso illecito dell'area essendo proprietario ma residente e lavorante altrove e avendo dato in locazione l'unità abitativa insistente sull'area; (2) violazione dell'art. 81 cod. pen. per il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra il reato di discarica abusiva e il reato di riciclaggio (per il quale Cosimo aveva patteggiato in altro procedimento), atteso che nella medesima area erano stati ritrovati due giorni prima elementi collegabili a un furto d'auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva esteso la responsabilità anche ad Andrea Tomaselli in ragione della qualità del rapporto (proprietario-padre e gestore-figlio), della contemporanea disponibilità del sito al momento del sopralluogo e di fatti indicativi di consapevolezza (concessione in locazione dell'unità abitativa un mese prima). Quanto alla continuazione, la Corte ha richiamato i criteri della giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, osservando che non sussisteva connessione tale da integrare la continuazione tra i reati contestati: la mera contiguità temporale non è sufficiente. Confermate le condanne di merito: mesi 8 di arresto e euro 4.000 di ammenda per ciascuno (sentenza di primo grado confermata), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.152 del 2006, art. 256, commi 1 e 3
Norma che punisce la gestione illecita di rifiuti e le discariche abusive. La Corte ha ritenuto provata l'esistenza della discarica abusiva (carcasse d'auto, batterie, pneumatici) e la responsabilità penale in concorso del proprietario dell'area e del gestore dell'officina.
Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra reati: la Corte ha applicato i principi richiamati (in particolare criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità) e ritenuto che la mera vicinanza temporale e la scoperta di fatti nella stessa area non costituiscono di per sé indice sufficiente di continuazione.
Norma processuale che dispone l'onere delle spese in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato ciascun ricorrente a farsi carico delle spese processuali.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 28659 del 18/05/2017
Giurisprudenza di riferimento sui criteri per il riconoscimento della continuazione: richiede valutazione degli indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione degli atti criminosi; la Corte ha richiamato tali criteri per escludere la continuazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare il criterio del versamento alla Cassa delle ammende e la legittimità dell'assegnazione equitativa di una somma, con l'accertamento che i ricorsi non fossero stati proposti in colpa.
Massime di principio
- La responsabilità per reati ambientali (discarica abusiva) può ricadere non solo sul gestore materiale dell'area ma anche sul proprietario se gli elementi probatori indicano conoscenza, disponibilità e partecipazione alla condotta illecita; la semplice distanza di residenza o il fatto di aver dato un'unità in locazione non escludono automaticamente la responsabilità.
- La Corte di legittimità non rivede rivalutazioni del merito quando la motivazione del giudice di appello è coerente, non contraddittoria e sorretta da elementi probatori: i ricorsi che sollevano diversi apprezzamenti di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati non basta la prossimità temporale o spaziale: occorre dimostrare omogeneità degli interventi, programmazione degli illeciti e indici concreti (modalità, sistematicità, finalità comune).
- Le doglianze difensive devono essere specifiche e adeguatamente fondate; censure generiche o assertive rischiano l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte può essere condannata a sostenere le spese processuali e a pagare somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte può valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'entità del versamento.
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