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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36967/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione di compravendita e permuta di immobili, conclusa tramite procuratori del venditore. In primo grado erano state accolte domande di rescissione per lesione ultra dimidium di due vendite immobiliari; in appello, oltre alla conferma della rescissione, il venditore aveva insistito anche per l'annullamento della procura rilasciata ai procuratori, deducendo un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato ex art. 1394 c.c., sostenendo che i procuratori avessero agito come prestanome nell'interesse di terzi, con operazioni note e vantaggiose per gli acquirenti. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo insussistente il conflitto e mancata la prova della conoscenza del medesimo da parte del terzo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il venditore ha denunciato violazione dell'art. 1394 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato elementi documentali e penali che dimostrerebbero il conflitto di interessi e la consapevolezza dei soggetti coinvolti, nonché l'intera gestione dell'operazione da parte dei procuratori infedeli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Ha chiarito che il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. può rilevare solo rispetto al contratto concluso dal rappresentante con il terzo in esecuzione della procura, non già rispetto al conferimento della procura stessa, che non è il negozio annullabile per tale vizio. Pertanto, pur essendo errata la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva esaminato la procura come se fosse suscettibile di annullamento per conflitto, il dispositivo di rigetto restava corretto. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sull'omesso esame delle risultanze del processo penale, perché diretta a dimostrare un elemento rilevante per l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante, domanda diversa da quella effettivamente proposta, cioè l'annullamento della procura. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1448 c.c.

    rescissione per lesione ultra dimidium

    la rescissione è stata richiamata come rimedio avverso una compravendita conclusa a prezzo inferiore alla metà del valore del bene, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.

  • art. 1452 c.c.

    la rescissione del contratto non pregiudica i diritti dei terzi

    la rescissione non è opponibile ai terzi acquirenti che abbiano acquistato e trascritto il proprio titolo prima della trascrizione della domanda di rescissione.

  • art. 1394 c.c.

    conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato

    il conflitto di interessi rileva solo per il contratto concluso dal rappresentante con il terzo in esecuzione della procura, non per il conferimento della procura stessa.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    correzione della motivazione

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, poiché il dispositivo era conforme a diritto.

  • art. 345 c.p.c.

    produzione di documenti formatisi successivamente alla sentenza di primo grado

    il ricorrente sosteneva l'ammissibilità in appello di una sentenza penale sopravvenuta; la Corte ha ritenuto comunque la censura in parte irrilevante rispetto all'oggetto della domanda proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. è causa di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con il terzo, ma non del mero conferimento della procura: il vizio deve manifestarsi nell'atto negoziale compiuto in esecuzione del potere rappresentativo.
  • Per configurare il conflitto di interessi non basta un'affermazione astratta o ipotetica: occorre dimostrare, con riferimento al singolo contratto, un effettivo rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, esistente al momento del perfezionamento dell'atto.
  • Quando il giudice di merito enuncia una motivazione erronea ma il dispositivo è conforme a diritto, la Cassazione può correggere la motivazione senza cassare la sentenza.
  • La rescissione per lesione non pregiudica i diritti dei terzi che abbiano acquistato il bene e reso opponibile il proprio titolo prima della trascrizione della domanda di rescissione.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando sono dirette a sostenere una domanda diversa da quella effettivamente introdotta in giudizio o quando il fatto dedotto è irrilevante rispetto all'oggetto della domanda esaminata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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