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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41767/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il soggetto che aveva promosso un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto della riscossione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e lo aveva ritenuto soccombente virtuale, condannandolo alle spese di merito. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 615 c.p.c., nonché degli artt. 2943 e 2967 c.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che l'opposizione non era tardiva perché egli aveva eccepito la prescrizione e che, quindi, non poteva farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale; contestava inoltre il rilievo attribuito dal Tribunale alla data di acquisizione dell'estratto di ruolo ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la qualificazione dell'opposizione come tardiva e, conseguentemente, illegittima la condanna del ricorrente alle spese di merito sulla base della soccombenza virtuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito disponendo la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio di legittimità non fossero ripetibili.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulle spese, ma la condanna alle spese è stata ritenuta erronea perché fondata su un presupposto di tardività non condiviso dalla Corte

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese, poi compensate dalla Corte

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso, senza che la Corte sviluppi un'autonoma ratio su tale norma

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione proposta dal ricorrente non era tardiva, perché fondata anche sull'eccezione di prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel motivo, in relazione all'interruzione della prescrizione

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel motivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    il Tribunale aveva erroneamente fatto decorrere il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione dell'estratto di ruolo; la Corte esclude la tardività del ricorso su tale base

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 c.p.c.

    azione oppositiva in concreto ritenuta tempestiva

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione, la tempestività del ricorso non può essere negata sulla base di un criterio meramente formale se la doglianza investe l'esistenza o l'estinzione del credito, come nel caso dell'eccezione di prescrizione.
  • La soccombenza virtuale non può essere posta a fondamento della condanna alle spese quando il giudice abbia erroneamente dichiarato tardiva l'azione; se viene meno il presupposto della tardività, viene meno anche la regolazione delle spese impostata su quel presupposto.
  • Quando la controversia si definisce senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la statuizione sulle spese e decidere direttamente nel merito sulla compensazione.
  • La decorrenza del termine per proporre opposizione non può essere individuata in modo automatico e avulso dal contenuto dell'azione proposta e dalle eccezioni dedotte dal debitore.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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