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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19271/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il soggetto ammesso al ricorso aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l’ammissione di un credito che assumeva derivare da plurimi contratti di adesione e da versamenti effettuati nel tempo, anche tramite trattenute sullo stipendio operate dal datore di lavoro e rimesse alla società. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata la data certa dei contratti, non sufficientemente individuabili i versamenti richiamati e non idonea la documentazione prodotta, oltre a disattendere istanze di esibizione e prova testimoniale ritenute generiche. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la prova del credito e della data certa dei documenti nonostante la documentazione prodotta; lamentava inoltre il mancato accoglimento dell’ordine di esibizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale documentale e una diversa valutazione di merito sulla prova della data certa e dell’anteriorità dei documenti rispetto alla procedura concorsuale. Ha ribadito che la prova dell’anteriorità può derivare da un fatto ulteriore oggettivo, ma la selezione di tali fatti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; inoltre la certezza della data non può essere desunta da altri documenti che, a loro volta, siano privi di data certa. Quanto all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha richiamato il principio per cui si tratta di potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione neppure per difetto di motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    ricorso ex art. 98 l. fall.

    norma processuale posta a base dell’opposizione allo stato passivo poi decisa dal tribunale.

  • art. 2704 c.c.

    la certezza della data della scrittura privata non autenticata verso i terzi richiede la registrazione, gli eventi tipizzati o altro fatto oggettivo idoneo a stabilirne con certezza l’anteriorità; tale anteriorità non può essere desunta da documenti privi essi stessi di data certa.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare asserita erronea valutazione della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha reputato che la doglianza mirasse a un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha implicitamente confermato il principio per cui l’onere di provare la fonte e l’esistenza del credito grava sull’opponente.

  • art. 210 c.p.c.

    l’ordine di esibizione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ha natura discrezionale e il suo diniego non è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente deve provare la fonte negoziale o legale del proprio credito, mentre spetta alla procedura concorsuale allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • La data certa di una scrittura privata non autenticata verso i terzi può essere dimostrata anche tramite un fatto ulteriore oggettivo, ma la scelta e la valutazione di tale fatto appartengono al giudice di merito.
  • La certezza della data di un documento non può essere ricavata da altri documenti se questi ultimi, a loro volta, siano privi di data certa e quindi non opponibili alla procedura concorsuale.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio documentale o delle risultanze istruttorie per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale; il suo mancato esercizio o il diniego non sono di regola censurabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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