Cassazione Civile, Ordinanza n. 25062/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q, emesso nel 1989. I ricorrenti avevano preteso il pagamento di € 4.457,37, oltre alle spese della procedura, quale differenza tra il rendimento da essi ritenuto dovuto in base alle indicazioni riportate sul retro del titolo e la somma effettivamente corrisposta da Poste Italiane s.p.a. La differenza derivava dall'applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Poste Italiane; il Tribunale di Avellino aveva riformato tale decisione, ritenendo corretto il trattamento fiscale applicato dall'emittente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché il difetto assoluto, l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, sostenendo che il calcolo della ritenuta fiscale risultante dal buono fosse errato. A loro avviso, la ritenuta avrebbe dovuto essere applicata soltanto al termine del rapporto e non annualmente; hanno inoltre contestato l'applicazione del d.m. 23 giugno 1997, ritenendolo contrastante con la disciplina primaria del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto. La Corte ha rilevato che il motivo richiedeva un riesame del merito, mediante il raffronto tra le diciture del buono e i calcoli degli interessi, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condiviso la ricostruzione del Tribunale, secondo cui i buoni della serie Q emessi nel periodo considerato erano soggetti alla ritenuta erariale del 12,50% e, per effetto della disciplina successiva, alla tassazione annuale degli interessi maturati. Gli interessi dei titoli di durata superiore a dodici mesi dovevano quindi essere tassati secondo il criterio di competenza, anno per anno, con capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale per i primi venti anni di vita del titolo. La somma corrisposta da Poste Italiane risultava pertanto conforme ai tassi propri della serie Q e alle ritenute fiscali previste dalla legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato ricondotto alla denuncia di omesso o apparente esame di un fatto decisivo, ma è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove.
La sua deduzione è stata collegata alla contestazione della valutazione delle risultanze documentali, senza che la Corte ravvisasse un vizio esaminabile in sede di legittimità.
La sua deduzione è stata collegata alla contestazione della valutazione del buono e dei conteggi, ma il motivo è stato ritenuto diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito.
d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla l. 17 novembre 1986, n. 759
Ha istituito la ritenuta erariale applicabile ai buoni fruttiferi postali emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997, nella misura del 12,50%.
d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, art. 2, comma 3
Ha introdotto, dal 1° gennaio 1997, l'imposta sostitutiva sugli interessi nella misura del 12,50%.
d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, art. 3, comma 9
per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull’ammontare degli interessi maturato, a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere
La tassazione degli interessi dei titoli di durata superiore a dodici mesi è applicata annualmente secondo il criterio di competenza, in relazione agli interessi maturati.
d.m. Tesoro 23 giugno 1997, art. 7, ultimo comma
Per i buoni fruttiferi postali delle serie Q, R ed S emessi nel periodo indicato, ha previsto la capitalizzazione annuale degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, per i primi venti anni di vita del titolo.
d.m. Tesoro 13 giugno 1986
Disciplina i rendimenti dei buoni fruttiferi postali della serie Q; secondo la decisione, il rimborso effettuato applicando i relativi tassi, al netto delle ritenute erariali, estingue la pretesa dei titolari.
È stato invocato dai ricorrenti quale disciplina primaria della tassazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato quanto alla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, attraverso la denuncia di violazione delle regole di valutazione della prova o di motivazione, sollecita un nuovo raffronto tra documenti, conteggi e risultanze istruttorie, mirando sostanzialmente a una rivalutazione del merito.
- Per i titoli di durata superiore a dodici mesi, la tassazione degli interessi può essere applicata annualmente secondo il criterio di competenza, cioè in relazione al momento in cui gli interessi maturano, anche se il rendimento viene riscosso alla scadenza del titolo.
- Per i buoni fruttiferi postali della serie Q emessi nel periodo soggetto alla ritenuta erariale del 12,50%, il rendimento dovuto è determinato applicando i tassi della serie al netto delle ritenute fiscali previste dalla disciplina vigente; la differenza tra il valore lordo indicato dal titolo e il rimborso netto non implica, di per sé, l'applicazione di tassi inferiori a quelli risultanti dal buono.
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