Cassazione Civile, Sentenza n. 29146/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla corretta classificazione doganale di un prodotto denominato "river". L'Agenzia delle Dogane aveva respinto la classificazione proposta dalla Synt3 srl (NC 5603149090 "stoffe non tessute...") e aveva invece classificato il prodotto come NC 3921131090 ("foglio di plastica alveolare..."). La Synt3 aveva ottenuto l'annullamento dell'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) in primo grado (CTP) e l'Agenzia ha appellato ritenendo l'appello della controparte inammissibile per carenza di specificità e sostenendo, più in generale, difetto di giurisdizione e difetto di interesse ad impugnare l'ITV. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi tra cui, in particolare, la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per aver la CTR ritenuto generico il gravame erariale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto pregiudiziale e fondato il terzo motivo (violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992) e ha cassato la sentenza della Corte Tributaria Regionale. La Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello così come dichiarata dalla CTR, richiamando principi di giurisprudenza secondo cui la riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado o il richiamo a documenti di primo grado non determinano necessariamente inammissibilità se, considerato nel suo complesso, l'atto di gravame consente di individuare in maniera inequivoca le doglianze. La Corte ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione perché riesamini la questione anche sulle spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma richiamata per le censure dedotte in cassazione (nullità per difetto di giurisdizione, violazione di norme di diritto comune e contraddittorio). La Corte ha utilizzato tali parametri per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi.
Riferito dalla ricorrente per dedurre carenza di interesse, ma la Corte non si è pronunciata definitivamente sul merito di tale eccezione avendo deciso sul terzo motivo.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sulla specificità dei motivi di impugnazione nel processo tributario. La Corte ha interpretato la norma in senso non formale-rigido: la riproposizione o il richiamo alle argomentazioni di primo grado non esclude l'ammissibilità quando, nel complesso, il gravame consente di individuare chiaramente le doglianze.
Richiamato tra gli strumenti di prova e oneri probatori; la censura relativa alla valutazione probatoria è stata assorbita dalla decisione che ha disposto il rinvio.
Norma sui documenti aventi forza probatoria; citata nel quarto motivo ma non decisa dalla Corte perché assorbito.
Richiamato in relazione ai mezzi di prova e all'apprezzamento della prova, ma non approfondito essendo il motivo assorbito.
Regolamento CEE n. 2658/1987
Riferimento normativo per la classificazione doganale dei prodotti; evocato per la questione di merito sulla corretta tariffazione, ma la Corte ha rimesso la valutazione al giudice di rinvio.
Norma sulla specificazione dei motivi di appello (richiamata nella disamina della giurisprudenza), rilevante per valutare la sufficienza della motivazione dell'appello.
comma 1 n. 6 (novellato dal d.lgs. n. 149/2022)
Usata per segnalare l'elasticità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e la possibilità di non trascrivere integralmente il motivo d'appello se il contenuto è comunque determinato e comprensibile.
art. 23 comma 8 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Citato solo in ordine alle forme della pubblica udienza; non rilevante sul merito della decisione.
Richiamato come principio interpretativo restrittivo per le norme che limitano l'accesso alla giustizia (collegato alla necessità di interpretare restrittivamente l'art. 53 d.lgs. 546/1992).
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi d'appello va inteso in modo funzionale: non serve un formalismo rigido se, considerato nel suo complesso, l'atto di gravame consente di ricavare in modo chiaro e inequivoco le doglianze proposte.
- La semplice riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado o il richiamo a documenti già prodotti non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello, purché le ragioni della riforma siano individuabili dall'atto d'impugnazione.
- In sede di cassazione il principio di autosufficienza del ricorso deve essere rispettato, ma la trascrizione integrale del motivo di appello non è obbligatoria se il contenuto è sufficientemente determinato e comprensibile nel ricorso per cassazione.
- Se il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità di un atto per genericità, il ricorrente in cassazione deve comunque spiegare e documentare perché quella statuizione è errata, indicando i passaggi essenziali dell'atto di gravame che dimostrano la specificità.
- Quando si impugnano atti come le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), è prudente allegare e richiamare esplicitamente la documentazione probatoria e rendere chiaro, nell'atto di appello, quali punti si contestano e perché, per evitare che il gravame venga ritenuto vago o indeterminato.
- La cassazione può limitarsi a censurare profili di diritto e rinviare la decisione di merito al giudice d'appello in diversa composizione affinché riesamini anche le questioni probatorie e le spese.
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