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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29059/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l'appello di Acea Energia contro i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento direttoriale prot. n. 221978/17.6.2022, circolare n.22/E del 23.6.2022 e risoluzione n.29/E del 20.6.2022) emanati in attuazione dell'art.37 del d.l. 21/2022 (contributo straordinario 'contro il caro bollette'). Le ricorrenti sostenevano difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo perché i provvedimenti sarebbero stati meri atti attuativi privi di discrezionalità, non idonei a creare interessi legittimi e, quindi, non impugnabili davanti al giudice amministrativo né al giudice tributario; inoltre che l'impugnazione fosse in realtà un attacco alle norme primarie o un'anticipata azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso delle amministrazioni e confermato il principio espresso dal Consiglio di Stato: i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate impugnati sono atti amministrativi generali impugnabili davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art.7 cod. proc. amm. Non è necessario che l'atto sia discrezionale perché la giurisdizione amministrativa si fonda sulla natura autoritativa dell'atto emesso da una PA; l'esistenza di un parere obbligatorio non vincolante di ARERA è indizio della presenza di una scelta ponderale/ discrezionale. La giurisdizione tributaria resta competente solo per gli atti individuali impositivi elencati dall'art.19 d.lgs. 546/1992; il rimedio amministrativo di annullamento in via preventiva è pertanto legittimo e necessario per evitare un 'vuoto di tutela' e contrasti con gli artt.24 e 113 Cost. Il ricorso è stato pertanto respinto e confermata la pronuncia di rinvio al giudice di primo grado per merito.

Norme richiamate

  • art. 37, decreto-legge 21/2022

    Il contributo e' liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture..."

    Norma primaria che attribuisce all'Agenzia delle Entrate una competenza attuativa sulle modalità di determinazione e versamento del contributo; tale attribuzione consente l'adozione di provvedimenti amministrativi generali che possono avere carattere almeno potenzialmente discrezionale (indicato dall'obbligo di acquisire il parere di ARERA).

  • art. 7, cod. proc. amm.

    "Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi..."

    Fondamento della competenza del giudice amministrativo a conoscere delle impugnazioni contro atti e provvedimenti amministrativi generali e attuativi emessi da pubbliche amministrazioni.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Prevede che le corti tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applichino in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salvo impugnazione nella diversa sede competente; conferma il diverso ruolo del giudice tributario rispetto all'impugnazione diretta degli atti generali.

  • art. 19, d.lgs. 546/1992

    Elenca gli atti impositivi individuali devoluti alla giurisdizione tributaria; ne discende che gli atti generali non rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie.

  • art. 17, d.lgs. 241/1997

    Richiamato come norma sulle modalità di liquidazione e versamento, oggetto di rinvio dall'art.37 d.l.21/2022.

  • artt. 56 e 62, d.lgs. 300/1999

    Norme sull'assetto delle agenzie fiscali richiamate dalle parti per discutere i limiti competenziali; la Corte rileva che, pur con i limiti statutari, le agenzie fiscali esercitano potestà amministrative pubbliche idonee a fondare sindacato giurisdizionale.

  • art. 386, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla rilevanza pregiudiziale della questione di giurisdizione rispetto ad altre questioni quali l'interesse ad agire.

  • art. 24 e art. 113 Cost.

    Principi costituzionali invocati per evitare un 'vuoto di tutela' e per garantire l'accesso effettivo al giudice contro atti amministrativi che incidono su posizioni soggettive.

  • Giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n.21/1961 e altre)

    Richiami giurisprudenziali sul principio 'solve et repete' e sul divieto di lasciare prive di tutela posizioni soggettive affectate dall'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Provvedimenti amministrativi generali adottati da agenzie fiscali in attuazione di una norma di legge possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo: la natura autoritativa dell'atto emesso da una PA è criterio decisivo per la giurisdizione, non la presenza o meno di ampia discrezionalità.
  • La discrezionalità non è requisito necessario per la giurisdizione amministrativa: anche atti meramente attuativi possono porre in essere situazioni qualificabili come interesse legittimo.
  • La giurisdizione tributaria è riservata agli atti individuali impositivi elencati dall'art.19 d.lgs.546/1992; regolamenti e atti generali rilevanti ai fini tributari sono sindacabili dal giudice amministrativo (con possibilità per il giudice tributario di disapplicarli incidentalmente).
  • È ammissibile un'azione di annullamento 'preventiva' contro regolamenti/atti generali (ovvero un'impugnazione diretta avanti al giudice amministrativo) per evitare il rischio di un vuoto di tutela e l'applicazione del principio 'solve et repete'.
  • La richiesta o il parere non vincolante di un'autorità di regolazione (es. ARERA) è indizio della presenza di una valutazione discrezionale/ponderale da parte dell'ente che adotta il provvedimento.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nell'ambito dell'impugnazione di un atto amministrativo mantengono carattere di incidentalità e sono comunque rilevanti nel sindacato sull'atto impugnato.

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