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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'insinuazione allo stato passivo ex art. 93 l.fall. con cui una società chiedeva la restituzione di due categorie di beni: da un lato n. 92 matrici realizzate dal fallito su suo ordine secondo disegni di un brevetto, dall'altro barrette di poliammide e altri elementi di telaio/infissi. Il giudice delegato rigettava la domanda; in opposizione il tribunale accoglieva solo la domanda relativa alle n. 92 matrici e respingeva quella relativa alle barrette di poliammide, reputando che per queste ultime mancasse prova opponibile al fallimento della data certa del titolo e una compiuta identificazione dei beni. La ricorrente proponeva sei motivi: 1) violazione degli artt. 103 e 95 l.fall. per avere il tribunale escluso la possibilità di convertire la domanda di restituzione/rivendica in domanda di ammissione del credito per equivalente, sostenendo che tale conversione fosse stata comunque richiesta e che dovesse essere ammessa come mera emendatio; 2) nullità del decreto per avere il tribunale rilevato d'ufficio la non opponibilità ex art. 2704 c.c. della documentazione, in assenza di specifica eccezione della curatela; 3) violazione dell'art. 2704 c.c. per non avere considerato fatture, documenti di trasporto, condotta processuale della curatela e registrazione del brevetto ai fini della data certa; 4) violazione di legge e vizio motivazionale per avere ritenuto provata la data certa solo per le matrici e non anche per le barrette, nonostante il richiamo al brevetto relativo ai modelli usati per gli infissi; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. perché la curatela non avrebbe contestato la consegna e la disponibilità dei beni in epoca anteriore al fallimento; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che il primo motivo era aspecifico perché non confutava la ratio decidendi del tribunale, che aveva rilevato che la domanda di ammissione al passivo per equivalente non era mai stata ritualmente formulata; ha inoltre ribadito che la modifica della domanda ex art. 103 l.fall. è consentita solo nell'udienza di verifica dello stato passivo e non nel giudizio di opposizione, che non ammette nuove domande né emendatio libelli. Sul secondo motivo ha chiarito che la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è un fatto impeditivo rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, purché risultante dagli atti, e che il tribunale poteva quindi rilevarla. Sul terzo motivo ha richiamato il principio per cui l'idoneità di fatti ulteriori a conferire certezza alla data è apprezzamento di merito; ha escluso che la sola mancata valutazione di singoli indizi, come fatture e condotta processuale, integri vizio denunciabile in cassazione. Sul quarto motivo ha ritenuto non contraddittoria la motivazione del tribunale, osservando che la registrazione del brevetto era logicamente riferibile alle matrici, non alle barrette di poliammide. Sul quinto motivo ha osservato che, ai fini della restituzione, non basta la mera consegna o disponibilità del bene prima del fallimento, ma occorre un titolo negoziale con data certa anteriore; inoltre la dedotta non contestazione non era adeguatamente riportata in ricorso. Sul sesto motivo ha confermato che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, qui non violato. Il ricorso è stato quindi respinto, con onere della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    Norma sul procedimento di insinuazione al passivo richiamata come base della domanda di restituzione/rivendica proposta dal soggetto che rivendicava i beni.

  • art. 95 l.fall.

    Richiamato per indicare l'udienza di esame dello stato passivo, sede nella quale può avvenire la modifica della domanda prevista dall'art. 103 l.fall.

  • art. 103 l.fall.

    Consente la modifica della domanda di restituzione o rivendica in domanda di ammissione al passivo per il controvalore del bene, ma solo nel corso dell'udienza di verifica dello stato passivo.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa è necessaria per rendere opponibile ai terzi, e quindi alla curatela, la documentazione posta a base della pretesa restitutoria; la sua mancanza è fatto impeditivo rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che spettasse alla parte che chiedeva la restituzione dimostrare il titolo negoziale con data certa anteriore al fallimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta non contestazione; la Corte ha escluso che la mancata contestazione allegata fosse stata adeguatamente dimostrata nel ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese processuali e la loro compensazione restano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    L'esercizio negativo del potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti non è sindacabile in cassazione come vizio di legge o motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando la censura si fonda su condotte processuali di non contestazione, il ricorso deve trascrivere i passaggi rilevanti per consentire alla Corte il controllo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di legittimità invocati nei motivi, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate per difetto di specificità e perché miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentita la proposizione di domande nuove né la trasformazione della domanda originaria in un petitum diverso, perché il procedimento ha natura impugnatoria e opera nel quadro delle previsioni tassative dell'art. 99 l.fall.
  • La facoltà di convertire la domanda di rivendica/restituzione nel credito per il controvalore del bene, ove il bene non sia acquisito all'attivo, deve essere esercitata nella sede e nel tempo previsti dalla legge fallimentare, cioè nell'udienza di verifica dello stato passivo.
  • La mancanza di data certa delle scritture poste a fondamento della pretesa verso il fallimento costituisce fatto impeditivo della domanda e può essere rilevata d'ufficio come eccezione in senso lato se risulta dagli atti.
  • Ai fini dell'opponibilità al fallimento, non basta provare la consegna o la disponibilità materiale dei beni prima della dichiarazione di fallimento: occorre un titolo negoziale opponibile, con data certa anteriore al concorso, idoneo a fondare il diritto fatto valere.
  • La verifica della sussistenza di fatti ulteriori idonei a conferire certezza alla data della scrittura è apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • In cassazione le censure che lamentano omessa considerazione di elementi indiziari o processuali devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e, se si fondano su non contestazioni, devono riportare in ricorso i passaggi rilevanti.
  • La compensazione delle spese processuali, nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è normalmente censurabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniOnere della prova
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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