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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28240/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello del 24/06/2020 che aveva riformato la pronuncia di primo grado riconoscendo la continuazione con precedenti procedimenti, rideterminando la pena e revocando la sospensione condizionale. L'imputato deduce quattro motivi: (1) nullità delle attività processuali successive alla nomina del difensore avvenuta il 14/02/2017 per mancanza di prova della volontà di designazione (violazione artt. 96, 369 e 369-bis c.p.p. e lesione del diritto di difesa); (2) nullità delle notifiche effettuate presso lo studio del difensore nominato (artt. 157 e 161 c.p.p.); (3) errata applicazione dell'art. 81 c.p. nell'applicare gli aumenti per continuazione ritenendo più grave il reato oggetto del presente giudizio rispetto a quelli riuniti; (4) vizio di motivazione per mancata spiegazione della ragione per cui il reato presente sarebbe più grave ai fini della continuazione. Fatti di riferimento: detenzione a fini di cessione di circa 500 grammi di hashish, con 92,229 g sequestrati (corrispondenti a 268 dosi medie), accertato il 21/05/2012; condanna in appello a complessivi 2 anni e 7 mesi di reclusione e multa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati e ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. Ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, ritenendo decorso il termine prescrizionale massimo di 7 anni e 6 mesi in relazione alla data del fatto (21/05/2012). La Corte non ha approfondito le questioni di nullità o di merito, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la presenza di una causa di estinzione del reato rende ininfluente l'esame di eventuali nullità e rende incompatibile il rinvio al giudice di merito. Non sono state disposte pronunce assolutive di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p. per assenza dei presupposti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73, comma 5

    Norma che punisce la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; il reato contestato è stato qualificato ai sensi di questa disposizione in base alla quantità e alla destinazione a cessione.

  • Codice di procedura penale artt. 96, 369, 369-bis

    Riferite alle garanzie del diritto di difesa e alla nomina del difensore. Il ricorrente ha invocato nullità per difetto di prova della designazione del difensore, ma la Corte ha considerato i motivi non manifestamente infondati senza però decidere sul merito a causa della prescrizione.

  • Codice di procedura penale artt. 157 e 161

    Norme sulla notificazione degli atti e sulla loro efficacia e computo dei termini; sono state richiamate anche ai fini del calcolo del termine prescrizionale complessivo (artt. 157 e 161 c.p.). La Corte ha applicato tali disposizioni per determinare il termine prescrizionale massimo di 7 anni e 6 mesi.

  • Codice penale art. 81

    Disciplina dell'aumento di pena per la continuazione. Il ricorrente ha censurato la valutazione sulla maggiore gravità del reato oggetto del presente giudizio rispetto a quelli riuniti; la Corte non ha risolto la censura in merito per effetto della declaratoria di prescrizione.

  • Codice di procedura penale art. 129, comma 2

    Possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito in casi limite senza rinvio; la Corte ha escluso l'assoluzione ex art. 129 comma 2 ritenendo che le valutazioni di merito della Corte territoriale fossero congrue e non illogiche.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 1021/2001 Cremonese; Sez. U. n. 35490/2009 Tettamanti)

    Principio consolidato secondo cui, quando sia già intervenuta una causa di estinzione del reato, non è compatibile il rinvio al giudice di merito per decisioni aggiuntive e non rilevano in sede di legittimità eventuali nullità, essendo prioritaria l'immediata applicazione della causa estintiva.

Massime di principio

  • Se risulta intervenuta la prescrizione del reato, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato senza entrare nel merito delle questioni processuali o di merito.
  • La presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) prevale sull'esame di nullità processuali: le nullità, anche di ordine generale, possono diventare irrilevanti se il reato è estinto.
  • Il termine prescrizionale va calcolato a partire dalla data del fatto e in base alle norme rilevanti; è essenziale verificare la durata massima applicabile (qui ritenuti 7 anni e 6 mesi) per stabilire l'estinzione.
  • Le censure relative alla nomina del difensore e alle notifiche possono dar luogo a nullità assolute, ma la loro rilevanza pratica può essere superata dall'intervenuta estinzione del reato; in ogni caso tali questioni vanno tempestivamente e chiaramente documentate.
  • In caso di contestazione di continuazione e applicazione dell'art. 81 c.p., il giudice deve motivare esplicitamente perché un reato sia considerato più grave ai fini dell'aumento di pena; l'assenza di tale motivazione è un vizio che il ricorrente può validamente dedurre.
  • La pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. richiede elementi precisi e non emerge automaticamente: la Corte può limitarsi ad annullare per prescrizione se le condizioni per l'assoluzione non risultano chiaramente soddisfatte.

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