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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 574/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato il diniego parziale del rimborso IRES relativo alla mancata deduzione dell'IRAP per il 2011. La ricorrente deduceva nullità e falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2 del D.L. n. 201/2011 (commi 1 e 1-quater), sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe correttamente valutato la determinazione del costo del personale (escludendo voci indicate nel conto economico ma non nella dichiarazione) e avrebbe negato il rimborso in relazione ad oneri per il personale sostenuti dalla incorporata Itaca Service Spa (in particolare contestando che l'acconto IRAP versato da Itaca, post fusione contabile con efficacia retroattiva, dovesse concorrere al rimborso richiesto dall'incorporante).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Accenture Outsourcing Srl. Ha ritenuto ammissibile in parte la questione di diritto ma infondato il ricorso perché la contribuente non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare di aver versato maggior IRAP rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni; quanto all'acconto versato da Itaca Service Spa, la Corte ha confermato l'orientamento della CTR e della circolare n. 8/E del 3/4/2013 secondo cui tale versamento è riferibile alla incorporata (periodo d'imposta chiuso al 31/8/2011) e non poteva essere computato nella richiesta di rimborso dell'incorporante. La Corte ha compensato le spese nei gradi di merito e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in Euro 5.000,00 per compensi oltre oneri), ritenendo altresì dovuto il c.d. doppio contributo (ai sensi del d.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3

    Invocato dalla ricorrente per censurare la sentenza di merito; la Corte ha valutato la questione come in parte rilevante di diritto (non puro riesame dei fatti) e ha ammesso il ricorso nei limiti in cui verteva su questione di diritto, ma lo ha poi rigettato per carenza probatoria.

  • art. 5 D.Lgs. n. 446/1997

    Riguarda la determinazione della base imponibile IRAP e le voci di costo rilevanti. La ricorrente sosteneva che voci indicate in conto economico, anche se non deducibili ai sensi dell'art.5, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP e quindi al diritto al rimborso; la Corte ha ritenuto la questione non risolutiva in assenza della prova del maggior versamento di imposta.

  • art. 2 D.L. n. 201/2011, commi 1 e 1-quater

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina sulle modifiche fiscali rilevanti per il calcolo delle imposte; la Corte non ha ritenuto sussistente un'erronea applicazione tale da far accogliere il ricorso, in mancanza di prova del maggior versamento IRAP.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3/4/2013

    La CTR e la Corte hanno fatto riferimento alla circolare come interpretazione amministrativa per individuare la competenza del rimborso e la corretta quantificazione della base imponibile IRAP sulla base delle dichiarazioni presentate; in particolare la circolare è stata interpretata nel senso che l'acconto versato dalla incorporata, riferito al periodo chiuso al 31/8/2011, è di competenza della incorporata e non poteva essere computato nell'istanza di rimborso dell'incorporante.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per la determinazione del c.d. doppio contributo unificato dovuto dalla ricorrente in relazione al giudizio di cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • Onere della prova a carico del contribuente che richiede rimborso: il richiedente deve dimostrare con documentazione rigorosa (versamenti F24, estratti conto, liquidazioni definitive) di aver effettivamente versato imposte in eccedenza rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni.
  • Le dichiarazioni fiscali (IRAP/IRES) rappresentano prova primaria della quantificazione dell'imposta: il giudice del merito può fare leva su quanto dichiarato se il contribuente non produce idonea prova contraria.
  • Gli effetti contabili retroattivi di una fusione non cancellano la competenza al rimborso per il periodo d'imposta già chiuso: i versamenti effettuati dall'incorporata riferiti a periodi chiusi restano di competenza dell'incorporata, salvo prova contraria o diversa disposizione normativa/contabile.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate possono costituire criteri interpretativi rilevanti in sede giudiziaria per la determinazione della competenza e della quantificazione dei rimborsi, specie in materia di acconti e di periodo d'imposta.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina fattualmente la prova: questioni che si risolvono nel merito con valutazioni probatorie non sono normalmente riverificabili in Cassazione, salvo che siano prospettate questioni di diritto chiare e autonome.
  • Se si contesta la quantificazione della base imponibile (p.es. voci di conto economico vs voci dichiarate), il contribuente deve: a) identificare esattamente le voci contestate; b) produrre documenti che dimostrino la loro rilevanza ai fini IRAP; c) dimostrare i versamenti effettivi relativi all'imposta corrispondente.

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