Cassazione Civile, Sentenza n. 438/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Napoli impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma del Tribunale, aveva dichiarato l'illegittimità di vedute aperte dalla Napoli sul fondo della Lopresti e aveva confermato l'ordine di eliminazione di tali vedute. I motivi di cassazione erano quattro: (1) nullità per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per presunta extrapenetrazione/ultrapetizione del Tribunale (trasformazione dell'actio negatoria in actio confessoria); (2) vizio di motivazione/insufficienza della relazione del CTU e della sentenza, che non individuerebbero chiaramente le vedute illegittime; (3) omissione o errore di esame di fatti decisivi (in particolare la pretesa antecedenza della linea di confine storica rispetto al muro di cinta e l'assenza di prova di accordi fra le parti); (4) violazione dell'art. 99 c.p.c. e degli artt. 901, 905 e 906 c.c., per aver imposto la demolizione dei manufatti anziché misure meno radicali (es. pannelli o arretramento del parapetto) richieste in via alternativa e già eventualmente adottate dalla Napoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi 2 e 3 e accolto i motivi 1 e 4. In particolare ha ritenuto corretta la valutazione del merito circa la violazione delle distanze per l'apertura delle vedute (motivo 2 e 3 infondati o inammissibili), ma ha censurato la decisione dei giudici di merito che hanno confermato la demolizione senza verificare se fosse possibile ottenere l'eliminazione delle vedute con misure meno radicali e senza accertare l'eventuale esistenza di accorgimenti già adottati dalla Napoli. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato in relazione ai motivi accolti la sentenza della Corte d'Appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., ha condannato Esterina Napoli all'eliminazione delle vedute dirette e oblique abusivamente aperte sul fondo di Teresa Lopresti come descritte nella relazione del CTU, rimettendo al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità di attuazione (art. 612 c.p.c.). Ha compensato 1/3 delle spese tra le parti e posto a carico della Napoli i restanti 2/3 delle spese di merito; ha liquidato le spese del grado di legittimità in euro 1.200.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per lamentare nullità della sentenza/procedimento; la Corte ha esaminato la questione ma ha accolto solo in parte le censure connesse all'uso di misure demolitorie, non riconoscendo nullità generale del procedimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 99 per profili di nullità; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni generiche di violazione procedurale sollevate dalla ricorrente.
art. 901 c.c.
Norma richiamata in tema di luci e vedute irregolari: la Corte ricorda che l'eliminazione della veduta può avvenire con misure meno radicali della demolizione (accorgimenti accomodativi) e che il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità.
art. 905 c.c.
Richiamato per affermare che le vedute aperte in violazione delle distanze sono nulle e devono essere eliminate; la Corte ha condiviso l'accertamento della violazione operato dai giudici di merito.
art. 906 c.c.
Richiama il divieto di aprire vedute in evasione delle prescrizioni; applicato dalla Corte per valutare la nullità delle aperture contestate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma che individua il vizio di motivazione come motivo di cassazione; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi estremi (motivazione mancante/apparentemente illogica) e ha rigettato le censure motivazionali generiche.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato sul tema della preclusione e della doppia conforme; la Corte ha valutato l'applicabilità delle limitazioni alla rinnovazione di censure nei casi di pronunce conformi, rilevando la non operatività di talune preclusioni per il caso specifico.
art. 384, comma 2 c.p.c.
Autorizza la Cassazione a decidere direttamente sul merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata qui per condannare la Napoli all'eliminazione delle vedute.
art. 612 c.p.c.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la determinazione delle modalità per l'esecuzione delle sentenze che impongono un obbligo di fare; la Corte ha rimesso a quel giudice le concrete modalità per eliminare le vedute.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al 'minimo costituzionale' della motivazione che il giudice deve dare; la Corte ha ribadito il ristretto sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione: non basta contestare l'insufficienza argomentativa, occorre dimostrare motivazione assente, illogica o contraddittoria nei termini normativi.
- Nei casi di vedute e luci abusive la demolizione non è automaticamente l'unica o prima misura: il giudice deve valutare se misure meno radicali (arretramento del parapetto, pannelli, altri accorgimenti) possano eliminare l'illegittima prospicienza.
- Se la parte sostiene fatti cronologici o modifiche di confine (es. muro di cinta posteriore), tale circostanza deve essere provata: l'omesso esame di deduzioni difensive non costituisce di per sé omesso esame del 'fatto' rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nella scelta delle risultanze probatorie più convincenti; la Cassazione non riforma il merito se non ricorrono errori di diritto o vizi motivazionali qualificati.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) invece di rinviare, ma rimette comunque al giudice dell'esecuzione la determinazione pratica delle modalità di ottemperanza (art. 612 c.p.c.).
- Le spese processuali vengono valutate sulla base dell'esito complessivo: anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, la Corte può compensare le spese in misura frazionata a seconda della prevalente soccombenza.
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