Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 449/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Borrelli contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (che aveva dichiarato la falsità di una dichiarazione bancaria). L'appello era stato depositato nella forma del ricorso (con richiesta di fissazione dell'udienza) ma non era stato notificato alla controparte per un mancato invio da parte della Cancelleria; il ricorrente deduceva che la forma del ricorso era corretta (perché il primo grado era stato introdotto con ricorso) e invocava i principi di ultrattività del rito e di apparenza/affidamento processuale per ottenere la ritenuta tempestività dell'impugnazione e la fissazione di un nuovo termine per la notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria l'appello deve essere proposto con atto di citazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche quando il primo grado si sia svolto secondo il rito sommario (introdotto con ricorso). La Corte ha altresì osservato che, anche ammettendo l'uso del ricorso per proporre l'appello, l'impugnazione avrebbe potuto qualificarsi valida solo se il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza fossero stati notificati alla controparte entro il termine per impugnare; nel caso di specie la notifica non è avvenuta e la costituzione dei resistenti è avvenuta dopo la scadenza del termine, per cui non ha potuto sanare l'omessa notifica. L'eventuale omissione della cancelleria non ha comportato la ritenuta tempestività dell'impugnazione: l'errore nella scelta della forma è imputabile alla parte e il semplice deposito non è sufficiente a sanarlo ove non si completi con la notifica nei termini. Pertanto il ricorso è stato respinto; nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di attività difensiva delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 342 cod. proc. civ.

    L'appello nel giudizio di cognizione ordinaria deve essere proposto con atto di citazione; tale forma è obbligatoria anche se il primo grado si è svolto con il rito sommario introdotto con ricorso.

  • art. 221 cod. proc. civ.

    La querela di falso in via incidentale si propone con dichiarazione resa in udienza o con deposito dell'atto contenente la dichiarazione nel verbale; non è conforme proporre tale questione mediante ricorso anziché tramite la dichiarazione prevista.

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Disciplina i termini e la necessità della notifica dell'atto di appello; la mancata notifica nei termini rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di ultrattività del rito; la Corte ha ritenuto tale richiamo inidoneo a giustificare la forma errata dell'impugnazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma procedurale richiamata per l'avvio del ricorso in decisione e la successiva ordinanza che ha disposto la discussione in udienza pubblica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cognizione ordinaria l'appello va proposto con atto di citazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; non si può sostituire di regola con la forma del ricorso anche se il primo grado era stato introdotto con ricorso.
  • Se l'appello è depositato nella forma del ricorso, esso può essere comunque ritenuto efficace solo se il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati alla controparte entro il termine per impugnare; il mero deposito non basta.
  • L'omissione o il ritardo della Cancelleria nel comunicare il decreto di fissazione non esonera la parte dall'uso corretto della forma processuale né dalla cura della notifica: l'errore della parte resta rilevante, salvo che ricorrano regole di sanatoria (notifica entro termine).
  • La costituzione della controparte in giudizio dopo la scadenza del termine d'impugnazione non sana l'omessa notifica dell'atto introduttivo dell'appello.
  • Pratiche difensive consigliate: verificare sempre la forma richiesta per l'impugnazione (atto di citazione vs ricorso), provvedere tempestivamente alla notifica entro il termine, controllare che la Cancelleria abbia comunicato il decreto di fissazione e, in caso di disfunzione, attivarsi immediatamente per ottenere ristoro procedurale o fissazione alternativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.