Cassazione Civile, Sentenza n. 468/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ciccia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando in parte il primo grado, aveva riconosciuto a Foresta un credito per lavori extra-contratto e aveva determinato la diminuzione del prezzo per lavori non eseguiti. Il ricorso per cassazione verteva su cinque motivi: (1) errata interpretazione della clausola contrattuale (art. 7) che avrebbe richiesto l'accordo scritto non solo sul prezzo ma anche sulla previsione delle opere; (2) omesso esame di fatto decisivo relativo alla stima, da parte del C.T.U., del valore delle opere non eseguite; (3) violazione di norme in relazione al rigetto della penale per ritardo perché la sospensione dei lavori sarebbe stata ingiustificata; (4) omesso esame circa pagamenti aggiuntivi (tre fatture per 102.000 euro) che inciderebbero sugli acconti già considerati; (5) omesso esame di elementi decisivi relativi al danno da ritardo (impossibilità di aprire l'officina).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti espressi in motivazione, il primo motivo ritenendolo fondato, e ha dichiarato inammissibili gli altri quattro motivi. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'appello abbia violato i criteri di interpretazione contrattuale (art. 1362 e segg. c.c.), interpretando la clausola come se imponesse la forma scritta solo per la determinazione del prezzo e non anche per la previsione delle opere extra-contratto. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata (in relazione al motivo accolto) e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame, comprensivo della liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1362 cod. civ.
Stabilisce il principio che nell'interpretare il contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti valutando anche il comportamento successivo; la Corte ha richiamato la centralità del criterio letterale ma ha osservato che la Corte d'appello non ha compiuto la valutazione complessiva prevista e ha quindi violato tale criterio.
art. 1363 cod. civ.
Indica i criteri integrativi e suppletivi dell'interpretazione (es. comportamento delle parti). La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente utilizzato tali criteri per integrare il tenore letterale della clausola.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiede che il ricorso indichi specificamente le norme di diritto ritenute violate; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi perché mancava tale specificità o perché comportavano rivalutazioni di fatto non ammesse in sede di legittimità.
clausola contrattuale (art. 7 del contratto)
per eventuali opere, non indicate nel preventivo allegato, i prezzi saranno concordati e stabiliti tra le parti, prima di dare inizio a dette opere e previa sottoscrizione di regolare accordo aggiuntivo
La Corte di cassazione ha interpretato la clausola nel senso che l'obbligo di sottoscrivere un accordo aggiuntivo riguarda sia la previsione delle opere extra-contratto sia la determinazione dei relativi prezzi; la Corte d'appello, limitando l'obbligo alla sola quantificazione del prezzo e ammettendo accordi verbali sulle opere, ha errato.
Massime di principio
- Una clausola contrattuale che richiede un "accordo aggiuntivo" scritto per le opere non previste deve essere letta, salvo chiara indicazione contraria, come riguardante sia l'individuazione delle opere che la determinazione del prezzo: la forma scritta può essere richiesta per la previsione stessa di nuove prestazioni, non solo per il loro prezzo.
- In tema di interpretazione contrattuale il criterio letterale è centrale ma va integrato con il comportamento complessivo delle parti (art. 1362-1363 c.c.); il giudice di merito deve motivare utilizzando i criteri integrativi se decide di non fermarsi al senso letterale.
- La Corte di cassazione non rivede apprezzamenti di fatto o valutazioni probatorie (ad es. stime tecniche, prova dei pagamenti, giustificazione della sospensione dei lavori): tali questioni restano di competenza del giudice di merito e i relativi motivi sono spesso inammissibili in cassazione.
- Chi impugna in cassazione deve indicare con precisione le norme di diritto violate (art. 366 c.p.c.); l'assenza di questa indicazione può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore può essere giustificata dal mancato pagamento di somme rilevanti (anche se accessorie come l'IVA) ma la valutazione della giustificazione è questione di fatto, da valutare in primo grado o in appello.
Testo integrale
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