Cassazione Civile, Sentenza n. 444/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'apertura di vedute sul muro di confine: le attrici (Nunzia Maria Lo Giudice e Paola Pasqua) lamentavano che la vicina Germana Longo avesse abbassato la soglia e sostituito le griglie con grate bombate, trasformando aperture lucifere in vedute e violando le distanze previste dall'art. 905 c.c.; domanda di ripristino dello stato dei luoghi. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 905 c.c., sostenendo che, essendo i fondi allineati sullo stesso lato di una via pubblica, si sarebbe dovuta applicare l'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 905 c.c.; 2) violazione del D.M. n. 55/2014 e degli artt. 10 e 15 c.p.c. per eccessiva liquidazione delle spese di secondo grado (3.000 euro) rispetto al modesto valore della controversia.
La decisione
Il primo motivo è stato respinto: la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, quando i fondi sono contigui e allineati sullo stesso lato di una via pubblica, permane l'obbligo di rispettare le distanze dell'art. 905 c.c. (quindi nessa esenzione). Il secondo motivo è stato accolto: il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (50 volte il reddito dominicale rivalutato), era di circa 45 euro, collocando la controversia nello scaglione 0,01-1.100 euro del D.M. n. 55/2014; la Corte ha ritenuto ingiustificato il superamento dei parametri tabellari da parte della Corte d'appello. Perciò la sentenza impugnata è cassata in parte qua e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha rideterminato le spese di appello in complessivi 900 euro oltre 15% spese generali e accessori; ha condannato il ricorrente Umberto Sparacio al rimborso della metà delle spese del grado alle controricorrenti, liquidate in misura specifica (539 euro per Carla Patrizia Lo Giudice e 468 euro per Angela Barbarino, ciascuna con 200 euro di esborsi, più 15% e accessori), compensando tra le controricorrenti la restante frazione.
Norme richiamate
art. 905 c.c.
La Corte interpreta che l'esenzione dall'obbligo delle distanze prevista dall'ultimo comma opera quando la via pubblica interrompe la contiguità dei fondi (es. fondi fronteggianti o a angolo retto), ma non quando i fondi sono contigui e allineati sullo stesso lato della strada; in quest'ultimo caso il divieto di aprire vedute a meno di 1,50 m resta operante
D.M. n. 55/2014
Il decreto fornisce le tabelle per la liquidazione delle spese di giudizio; il giudice, pur potendo derogare ai valori medi, deve motivare l'aumento o la diminuzione rispetto alle tabelle al fine di renderne controllabili le ragioni; nel caso di specie la Corte ridetermina le spese di appello in conformità agli scaglioni previsti
art. 15 c.p.c.
Per le azioni assimilate a servitù (come le domande su vedute/distanze) il valore della controversia si determina moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale o la rendita catastale del fondo servente; qui ciò ha portato a un valore molto modesto (circa 45 euro)
art. 3, comma 50, L. n. 662/1996
Utilizzata per la rivalutazione dell'importo del reddito dominicale (80%) ai fini della determinazione del valore della controversia
art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso il merito direttamente in cassazione (ex art. 384, comma 2), ritenendo superflui ulteriori accertamenti di fatto, rideterminando le spese del grado
art. 374 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c.
Richiamati in riferimento alla possibilità di rimessione alle Sezioni Unite e alla rimessione al pubblico dibattimento; la Corte ha ritenuto non necessari interventi delle Sezioni Unite e ha trattato la causa in pubblica udienza
Massime di principio
- L'esenzione dall'osservanza delle distanze dell'art. 905 c.c. a causa della presenza di una via pubblica si applica quando la strada interrompe la contiguità dei fondi (es. fondi fronteggianti o a angolo retto); se i fondi sono contigui e allineati sullo stesso lato della via, il divieto resta operativo.
- Nelle controversie riconducibili alle servitù o alle azioni negatorie relative a distanze/vedute, il valore della causa si determina moltiplicando per 50 il reddito dominicale o la rendita catastale del fondo servente (rivalutato secondo le norme vigenti), con conseguenze dirette sulla competenza e sulla liquidazione delle spese.
- La liquidazione delle spese secondo le tabelle del D.M. n. 55/2014 non vincola il giudice a rispettare esattamente i valori medi, ma il superamento o l'abbattimento dei parametri richiede motivazione specifica e comprensibile per essere controllabile in sede di legittimità.
- Se la Corte di cassazione accoglie una censura limitata alle spese e non sono necessari accertamenti istruttori, può cassare in parte e decidere il merito direttamente ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rideterminando le spese e disponendo la ripartizione fra le parti.
- In caso di parziale accoglimento del ricorso la corte può disporre compensazioni fra le parti e ripartire le spese in funzione del risultato complessivo del giudizio.
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