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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 421/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato in parte la decisione di primo grado su questioni relative a: 1) efficacia del recesso unilaterale della committente e conseguente ammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie; 2) qualificazione della domanda risarcitoria e applicabilità della disciplina speciale sulla garanzia per vizi (art. 1667 c.c.) con i relativi termini decadenziali/prescrizionali; 3) responsabilità e manleva del direttore dei lavori (Ottaviani) per omessa vigilanza; 4) corretto inquadramento probatorio delle difformità e dei relativi importi. In sostanza Pandolfi sostiene che, essendo i lavori non ultimati al momento del recesso, le azioni di restituzione degli acconti e di risarcimento non potevano essere assoggettate alla disciplina speciale degli artt. 1667/1668 c.c. e dovevano seguire il regime generale dell'inadempimento (art. 1453 e ss., termine prescrizionale ordinario). Contesta inoltre l'insufficiente valutazione della responsabilità del direttore dei lavori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (motivi 1,2,3,4,8,9,10), cassando la sentenza impugnata limitatamente ai punti accolti e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Principali statuizioni: 1) il recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. scioglie il contratto ex nunc ma non preclude al committente la possibilità di chiedere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni per inadempimenti verificatisi in corso d'opera; 2) quando i lavori non sono completati, le contestazioni relative a difformità o vizi della parte eseguita non rientrano nella disciplina speciale di garanzia degli artt. 1667/1668 c.c., che presuppone il totale compimento dell'opera; in tali ipotesi si applica il regime generale dell'inadempimento (art. 1453 e ss.) con i relativi termini prescrizionali ordinari; 3) la Corte ha riaffermato che il direttore dei lavori ha un obbligo di vigilanza durante l'esecuzione e può essere ritenuto corresponsabile qualora la sua mancata vigilanza abbia concorso efficacemente alla produzione del danno; 4) la causa è rimessa per nuova valutazione delle domande restitutorie e risarcitorie (e della responsabilità del direttore dei lavori) conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 1671 c.c.

    Riconosciuto come norma che consente al committente il recesso potestativo che scioglie il contratto ex nunc; il suo esercizio non impedisce la successiva domanda di restituzione degli acconti e di risarcimento per inadempimenti già verificatisi.

  • art. 1667 c.c.

    La Corte precisa che la disciplina speciale sulla garanzia per difformità e vizi (e i relativi termini decadenziali/prescrizionali) si applica solo quando l'opera è stata portata a compimento; non è operativa per difformità o vizi rilevati in corso d'opera quando i lavori non sono stati ultimati.

  • art. 1668 c.c.

    Legato alla disciplina dei vizi e delle difformità; la Corte lo considera estraneo al devoluto quando l'opera non è ultimata.

  • art. 1453 c.c.

    Normativa generale sull'inadempimento contrattuale applicabile (e non sostituita dalla disciplina speciale) alle pretese risarcitorie del committente quando i lavori non sono completati.

  • art. 1455 c.c.

    Collegata al regime dell'inadempimento e alla valutazione dei danni, applicabile nelle ipotesi di mancato completamento dell'opera.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato quale termine prescrizionale ordinario da applicarsi alle azioni risarcitorie fondate sulla responsabilità generale per inadempimento quando l'opera non è ultimata (anziché il biennio di art. 1667).

  • art. 1662 c.c.

    La possibilità di diffidare l'appaltatore e fissare un termine per la regolarizzazione è facoltativa e il mancato ricorso a tale rimedio non impedisce la proposizione della domanda risarcitoria dopo il recesso.

  • art. 1176 c.c.

    Principio di diligenza professionale applicabile al direttore dei lavori: obbligo di mezzi e valutazione della diligentia quam in concreto nell'esercizio della vigilanza.

  • art. 2230 e ss. c.c.

    Norme sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale applicabili al direttore dei lavori; la Corte ordina che vada valutata la responsabilità concreta del professionista per omissione della vigilanza.

  • art. 2055 c.c.

    Principio di responsabilità solidale/concorrenza eziologica richiamato per giustificare la possibile corresponsabilità tra appaltatore e direttore dei lavori quando entrambi concorrono efficientemente al danno.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamata in relazione alla regolamentazione delle spese di lite; decisione sulla ripartizione delle spese rinviata al giudice di rinvio.

  • art. 132 c.p.c.

    Criteri di motivazione della sentenza; la Corte censura motivazione apparente della sentenza impugnata in più punti.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione invocata dalla ricorrente; la Corte accoglie diversi motivi fondati ai sensi di questa norma.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato per la cassazione parziale e per la conseguente caducazione delle pronunce sulle spese; rimessa la determinazione al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Il recesso potestativo del committente (art. 1671 c.c.) scioglie il contratto ex nunc ma non impedisce che il committente richieda la restituzione degli acconti e il risarcimento dei danni per inadempimenti già verificatisi durante l'esecuzione.
  • La disciplina speciale sulla garanzia per vizi e difformità (art. 1667/1668 c.c.) si applica solo quando l'opera è stata completata; se i lavori non sono ultimati, le contestazioni relative a difformità/vizi rientrano nel regime generale dell'inadempimento (art. 1453 e ss.) con termini prescrizionali ordinari.
  • La mancata esercitazione del rimedio facoltativo di cui all'art. 1662 c.c. (diffida e termine per regolarizzazione) non preclude la successiva domanda risarcitoria in caso di recesso.
  • Il direttore dei lavori ha un obbligo di vigilanza durante l'esecuzione e può essere ritenuto corresponsabile (anche solidalmente) se la sua omissione ha concorso efficacemente alla produzione del danno; la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale va valutata secondo la diligenza qualificata (art. 1176 c.c.).
  • In ipotesi analoghe è necessario: a) verificare se i lavori fossero completati al momento dell'evento (recesso/contestazione) per scegliere il regime normativo applicabile; b) valutare l'antecedenza temporale degli inadempimenti rispetto al recesso per determinare l'ammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie; c) riesaminare le risultanze peritali e probatorie alla luce dei principi indicati.
  • Le questioni relative alle spese di lite e agli oneri probatori possono essere rinnovate in sede di rinvio e devono essere decise alla luce della nuova valutazione delle domande sostanziali.

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