Cassazione Civile, Ordinanza n. 10463/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una caduta occorsa su un marciapiede comunale, in corrispondenza di un avvallamento/sconnessione della pavimentazione in una piazza cittadina. La persona caduta ha agito chiedendo il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento, reputando invece che la caduta fosse dipesa dalla condotta della danneggiata, che non avrebbe prestato la dovuta attenzione percorrendo un tratto visibilmente sconnesso. La corte d'appello ha confermato, affermando che il comportamento della danneggiata integrava caso fortuito e, comunque, che non vi erano elementi per configurare un'insidia ai sensi dell'art. 2043 c.c. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la sentenza ritenuto il comportamento della danneggiata idoneo a integrare il fortuito senza verificare se fosse davvero imprevedibile ed eccezionale; 2) omesso esame della domanda subordinata di riduzione del danno ex art. 1227 c.c. per concorso colposo del danneggiato; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese e dell'art. 13, comma 4-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito si è conformata all'orientamento secondo cui il caso fortuito può sussistere anche quando il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile, ma comunque tale da interrompere il nesso causale secondo un criterio di regolarità causale e di ragionevole prevedibilità. Ha reputato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che l'accertamento del concorso colposo del danneggiato e del grado di efficienza causale delle colpe è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica; la corte territoriale aveva esaminato la questione ed escluso circostanze che impedissero alla danneggiata di evitare l'evento con l'ordinaria diligenza. Il terzo motivo è stato respinto perché la corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., essendo la ricorrente totalmente soccombente. È stata inoltre confermata la debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è esclusa quando il fatto del danneggiato integri caso fortuito, cioè una causa autonoma idonea a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
Richiamato come parametro per escludere la configurabilità di un'insidia nella fattispecie, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda.
Il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno può comportare riduzione del risarcimento; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame; la Corte ne ha escluso la fondatezza nei punti dedotti.
La totale soccombenza della ricorrente giustifica la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
La mancata compensazione delle spese è stata ritenuta corretta, non emergendo ragioni per derogare al principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 2 Cost.
Evocato nella motivazione per collegare il dovere di autoresponsabilità della danneggiata a un principio di solidarietà costituzionale.
Indicato quale base della trattazione in adunanza camerale.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cosa in custodia, il fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato quando tale condotta, pur astrattamente prevedibile, si presenti come causa autonoma del danno secondo un criterio di regolarità causale e di ragionevole prevedibilità.
- La configurazione del caso fortuito non richiede necessariamente un comportamento assolutamente imprevedibile del danneggiato; è sufficiente che la sua condotta interrompa il nesso eziologico tra cosa custodita ed evento dannoso.
- L'accertamento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. e della misura della sua incidenza causale è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e non apparente.
- In sede di legittimità, non è censurabile la mancata compensazione delle spese quando la parte ricorrente risulti totalmente soccombente, dovendo applicarsi il principio di soccombenza.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi della disciplina processuale vigente.
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