Cassazione Penale, Sentenza n. 41462/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto concorrente nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; deduceva che la sua condotta fosse mera connivenza non punibile (sostanzialmente limitata a contare il denaro nell'autovettura) e non un contributo consapevole al traffico di stupefacenti, sostenendo inoltre di non essere a conoscenza della presenza della droga nel magazzino e che lo scambio fosse avvenuto all'esterno dell'auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla natura meramente connivente della condotta: la Corte d'appello aveva valorizzato la condotta del ricorrente (aver accompagnato lo spacciatore al luogo del ritiro e della cessione, la presenza allo scambio, la domanda su quanto era stato ricevuto come compenso) come indice di consapevolezza e partecipazione. Per l'ermeneutica consolidata, tali atti integrano un contributo consapevole idoneo ad agevolare l'attività criminosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul traffico di stupefacenti invocata quale fattispecie di reato principale; la Corte ha ritenuto che le condotte del ricorrente integrassero concorso in tale reato, per la consapevolezza e l'apporto materiale/agevolativo alla cessione dello stupefacente.
Usato per distinguere concorso di persone da mera connivenza: la giurisprudenza richiede un contributo consapevole che possa consistere anche in comportamenti che agevolano o garantiscono sicurezza/alloggio al proposito criminoso; la Corte ha ritenuto tale contributo sussistente nel caso di specie.
Norma procedurale che disciplina la condanna per spese processuali e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la somma di euro tremila.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata sul punto che nel caso di specie non sussistono ragioni di esonero dall'obbligo di pagamento (principio utilizzato per escludere l'esonero dalla somma a carico del ricorrente).
Massime di principio
- La differenza tra mera connivenza non punibile e concorso è fondata sulla presenza di una consapevolezza e di un contributo, anche se non fisicamente determinante: accompagnare, garantire sicurezza, essere presenti allo scambio o mostrare interesse per il compenso sono indici rilevanti di partecipazione.
- La prova della consapevolezza può essere desunta dagli atti e dal comportamento complessivo del soggetto (logistica, presenza contestuale, domande sul compenso), non è necessario un'esplicita ammissione.
- La valutazione sulla sussistenza del concorso è in larga parte questione di fatto riservata al giudice del merito; la Corte di legittimità controlla la correttezza dell'iter logico-giuridico ma non riforma le valutazioni probatorie a meno che siano manifestamente illogiche o contraddittorie.
- In situazioni analoghe, l'assenza di un ruolo attivo documentato (es. solo presenza passeggera senza contatti, senza svolgere attività agevolative e senza conoscenza della vicenda) può far propendere per la non punibilità; viceversa, attività di supporto logistico, controllo, o manifestazioni di interesse economico indicano concorso.
- Difesa utile: puntare sull'assenza di elementi obiettivi che colleghino la condotta del soggetto alla consapevolezza dell'attività illecita (assenza di contatti, di domande sul compenso, di movimentazioni o servizi resi allo spacciatore) e sollevare in motivazione la possibile alternativa interpretativa dei fatti.
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