Cassazione Civile, Ordinanza n. 17133/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato per l'attività difensiva svolta in favore della controparte sino al 2003. In primo grado la domanda era stata accolta, con rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla convenuta e condanna anche ex art. 96 c.p.c.; in appello il Tribunale di Rovigo ha invece riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo maturata la prescrizione presuntiva. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2944 e 2956 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato atti interruttivi della prescrizione e riconoscimenti del debito desumibili da appunti manoscritti e deposizioni testimoniali; 2) violazione dell'art. 2956 c.c., assumendo che la prescrizione presuntiva non operi quando il rapporto professionale sia stato formalizzato per iscritto, come nel caso di incarichi conferiti con procura scritta. La resistente ha controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento di fatto compiuti dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastante con un orientamento consolidato secondo cui la prescrizione presuntiva del credito dell'avvocato può operare anche per le prestazioni giudiziali e la procura ad litem non equivale al contratto di mandato interno, non essendo il formalismo della prima idoneo a escludere il regime della prescrizione presuntiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del debito.
La Corte ribadisce che la prescrizione presuntiva è compatibile con i crediti professionali dell'avvocato e non è esclusa dalla sola esistenza della procura ad litem o di un incarico formalizzato in quel modo.
"per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite"
È valorizzato come indice che il legislatore ammette l'operatività della prescrizione presuntiva anche per il credito forense da prestazione giudiziale.
Richiamato nel provvedimento di merito per la condanna per responsabilità aggravata, poi riformata dal Tribunale insieme al capo sul merito.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, poiché il ricorso non si confrontava con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove, quando il ricorrente contesti in realtà la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- La prescrizione presuntiva dei crediti professionali opera nei rapporti caratterizzati da informalità del pagamento e non è esclusa dalla sola circostanza che l'incarico professionale sia stato conferito con procura ad litem, poiché la procura processuale è distinta dal contratto di mandato interno.
- Ai fini dell'esclusione della prescrizione presuntiva, non basta allegare in astratto l'esistenza di scritture o dichiarazioni: occorre che esse siano idonee a provare in modo certo la riferibilità al debitore, la paternità della dichiarazione e la loro collocazione cronologica, non potendo attribuirsi efficacia decisiva a scritti unilaterali, privi di sottoscrizione e non circostanziati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato che risolve la questione controversa nel senso adottato dalla sentenza impugnata.
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