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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14905/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso delle ritenute applicate in Italia sugli interessi pagati nel 2007 da cinque società italiane a una società lussemburghese del gruppo. La contribuente aveva chiesto il rimborso invocando l'esenzione prevista dall'art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973 per gli interessi corrisposti a società residenti in altri Stati membri UE. L'Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto; in primo grado il ricorso era stato respinto perché la società non aveva provato di essere beneficiaria effettiva degli interessi e la loro tassazione in Lussemburgo; in appello la CTR aveva invece accolto il ricorso ritenendo sufficiente, ai fini della qualità di beneficiario effettivo, che gli interessi risultassero iscritti nel bilancio della società. L'Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso: 1) omessa o apparente motivazione della sentenza regionale; 2) violazione dell'art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la qualità di beneficiario effettivo sulla base della sola contabilizzazione degli interessi nel bilancio, senza una verifica sostanziale della piena disponibilità economica e giuridica delle somme; 3) violazione delle medesime norme per avere considerato sufficiente il certificato dell'Autorità fiscale lussemburghese sulla residenza e sulla soggezione a imposta, senza accertare l'effettivo assoggettamento a imposizione degli stessi interessi nello Stato estero.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né inesistente nel senso elaborato dalle Sezioni Unite. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la nozione di beneficiario effettivo non può essere intesa in senso meramente formale, ma richiede un accertamento sostanziale, da compiersi sulla base di parametri indiziari e con onere probatorio a carico della contribuente. La CTR si era limitata a valorizzare l'iscrizione degli interessi nel bilancio e un certificato fiscale lussemburghese, senza verificare se la società disponesse liberamente delle somme e ne fosse il reale percettore economico. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovi accertamenti in fatto conformi ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973

    comma 1; comma 2, lett. b); comma 4, lett. c), n. 1

    Norma agevolativa di recepimento della direttiva 2003/49/CE: l'esenzione da ritenuta sugli interessi tra società UE spetta solo se il percettore è beneficiario effettivo e, quanto alla partecipazione rilevante, il requisito deve essere diretto secondo l'interpretazione conforme alla direttiva.

  • art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata come base della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti da una società residente a una non residente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la qualità di beneficiario effettivo grava sulla società contribuente che invoca il regime di esenzione; una volta superato tale primo vaglio, spetta al fisco provare l'eventuale abuso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionale, non per insufficienza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare la violazione di legge sostanziale e dell'onere della prova nell'applicazione dell'esenzione fiscale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della norma processuale sulla motivazione, letta alla luce dei canoni ermeneutici generali.

  • art. 1, par. 4, direttiva 2003/49/CE

    Il beneficiario effettivo è solo chi riceve i pagamenti come beneficiario finale e non come intermediario, agente, delegato o fiduciario.

  • art. 3, comma 1, lett. b), direttiva 2003/49/CE

    La partecipazione rilevante deve essere diretta; la disciplina nazionale può sostituire la quota di capitale con una quota minima dei diritti di voto, ma sempre in termini di partecipazione diretta.

Massime di principio

  • In tema di esenzione sugli interessi transfrontalieri prevista dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/49/CE, la prova della qualità di beneficiario effettivo incombe sulla società che invoca il beneficio fiscale.
  • La nozione di beneficiario effettivo va interpretata in senso sostanziale e non formale: occorre verificare se il percettore abbia la piena disponibilità economica e giuridica degli interessi e possa deciderne liberamente la destinazione.
  • L'accertamento del beneficiario effettivo richiede una verifica fattuale attraverso indici sintomatici della reale autonomia della società percettrice, quali lo svolgimento di un'attività economica effettiva, il dominio sulle somme e la funzione economica dell'interposizione.
  • La mera contabilizzazione dei proventi nel bilancio della società percettrice non è sufficiente, da sola, a dimostrare la qualità di beneficiario effettivo.
  • Il certificato di residenza o di soggezione a imposta nello Stato estero non basta, di per sé, a provare il presupposto sostanziale dell'esenzione, se non chiarisce anche la reale titolarità e disponibilità del flusso reddituale.
  • Le questioni relative all'eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza diventano rilevanti solo dopo l'accertamento positivo della qualità di beneficiario effettivo del percettore formale.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, non già per il solo difetto di sufficienza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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