Cassazione Civile, Ordinanza n. 20185/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di successione emesso in relazione a dichiarazioni di successione presentate per un de cuius. In sede di merito, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, annullando integralmente l’avviso sul rilievo che, nella determinazione della base imponibile, l’Amministrazione non aveva considerato sia le passività ereditarie dichiarate sia la franchigia prevista dalla normativa sopravvenuta, ritenendo altresì non applicabile il coacervo relictum-donatum. L’Agenzia ricorre per cassazione denunciando nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il contribuente avesse contestato solo la mancata detrazione di passività e franchigia, con riconoscimento della debenza dell’imposta almeno nella misura residua di euro 154.607,07; perciò il giudice di appello, annullando tout court l’atto, avrebbe pronunciato ultra petita, invece di limitarsi ad accogliere il ricorso nei limiti della parte di pretesa effettivamente contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, il giudice non può limitarsi a un mero annullamento dell’atto quando il vizio investe la determinazione sostanziale della pretesa, ma deve decidere nel merito entro i limiti delle domande e delle contestazioni delle parti. Tuttavia, nel caso concreto, dalla posizione processuale del contribuente risultava che l’avviso fosse stato contestato solo quanto alle componenti negative della base imponibile e non quanto all’intera imposta, con sostanziale riconoscimento della debenza del tributo in misura residua. Ne segue che la CTR, annullando integralmente l’avviso, è incorsa in ultrapetizione. La sentenza è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente limitatamente ai profili effettivamente contestati, cioè nei termini indicati in motivazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza dedotta per violazione dell’art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può decidere oltre i limiti della domanda e delle contestazioni effettivamente dedotte.
d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 48, lett. a), conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286
richiamato dalla CTR per la franchigia prevista in materia di imposta di successione.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 8, comma 4
richiamato con riferimento al coacervo relictum-donatum, ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza di legittimità.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 9, comma 2
richiamato per la maggiorazione del 10% nel calcolo dell’attivo ereditario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice ha natura di giudice di "impugnazione-merito": quando rileva l’illegittimità sostanziale dell’atto impositivo, deve esaminare la pretesa fiscale nel merito e può rideterminarla, ma solo entro i limiti delle domande e delle contestazioni effettivamente formulate dalle parti.
- Sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice fonda la decisione su motivi non dedotti, o dedotti in modo diverso rispetto alla reale causa petendi della domanda di annullamento dell’atto.
- Se il contribuente contesta soltanto alcune componenti della base imponibile o alcuni criteri di calcolo, riconoscendo implicitamente la debenza del tributo in una certa misura, il giudice non può estendere la pronuncia all’annullamento integrale dell’atto, dovendo arrestarsi alla parte di pretesa effettivamente controversa.
- La cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando l’errore accertato è di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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