Cassazione Civile, Ordinanza n. 13463/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il saldo di una fornitura relativa a un capannone prefabbricato. La società committente ha proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, che il rapporto dovesse essere qualificato come compravendita e non come appalto, e che vi fossero vizi del manufatto e una consegna difforme rispetto a quanto pattuito. In primo grado il decreto è stato revocato solo in parte: il Tribunale ha qualificato il contratto come appalto, ha ritenuto tempestive o comunque fondate solo alcune doglianze sui pannelli laterali, ha escluso la decadenza per tali vizi ma l’ha ritenuta sussistente per i difetti della copertura, e ha ridotto l’importo dovuto sottraendo il minor valore dei pannelli laterali in composizione diversa da quella prevista. La Corte d’appello ha confermato. In Cassazione la società ricorrente ha articolato sette motivi: 1) errata qualificazione del contratto come appalto anziché compravendita, con violazione degli artt. 1470, 1655 e 1362 c.c.; 2) mancato riconoscimento dell’aliud pro alio per la fornitura di pannelli diversi da quelli pattuiti; 3) errata applicazione della disciplina della garanzia per i vizi alla copertura del capannone, con invocazione dell’art. 1669 c.c. invece dell’art. 1667 c.c.; 4) errata valutazione delle prove circa la tempestività della denuncia dei vizi; 5) errata valutazione delle prove circa il riconoscimento dei vizi da parte della fornitrice; 6) violazione delle norme sulla garanzia per vizi per non avere valorizzato tale riconoscimento; 7) errore nel considerare decorso il termine di decadenza, nonostante le asserite carenze dell’indagine tecnica non avessero consentito una piena conoscenza dei difetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la qualificazione del rapporto come appalto era plausibile e corretta alla luce della prevalenza dell’attività di progettazione, costruzione e montaggio rispetto alla mera consegna di un bene. Ha respinto il secondo motivo, escludendo che la diversa composizione dei pannelli integrasse aliud pro alio, poiché il manufatto restava funzionalmente idoneo allo scopo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della questione relativa all’applicazione dell’art. 1669 c.c. ai difetti di copertura, rilevando anche che la domanda era stata correttamente scrutinata come azione ex art. 1667 c.c. in assenza di prova di gravi difetti. Ha ritenuto infondati i motivi quarto, quinto e sesto, perché diretti in sostanza a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha altresì chiarito i limiti della censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ammissibile solo in presenza di specifiche anomalie nell’uso della prova. Ha infine respinto il settimo motivo, giudicandolo generico e non idoneo a scalfire la motivazione della Corte territoriale sulla conoscenza dei vizi e sulla tardività della denuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la nozione di compravendita, ma ritenuto non violato perché il rapporto è stato correttamente qualificato come appalto in base alla prestazione complessiva dedotta.
richiamato per la nozione di appalto; la Corte ha confermato che la prestazione principale era la progettazione, costruzione e montaggio del manufatto, prevalendo il fare sulla mera consegna della materia.
richiamato quale criterio di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di merito e non censurabile in cassazione se plausibile.
le regole ermeneutiche non risultano violate solo perché il testo del contratto ammette letture diverse; la cassazione interviene solo su interpretazioni manifestamente errate.
richiamato dal ricorrente per invocare l’inadempimento/aliud pro alio; la Corte ha escluso che la diversa composizione dei pannelli rendesse il bene funzionalmente inidoneo.
applicato dalla Corte territoriale alla garanzia per vizi dell’opera; la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione ex art. 1667 c.c. in assenza di prova di gravi difetti.
invocato dal ricorrente per i difetti di copertura; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque non dimostrata la ricorrenza di gravi difetti.
la censura è ammissibile solo se si deduce l’utilizzo di prove inesistenti o con contenuto oggettivamente diverso; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dalla regola di valutazione imposta dalla legge; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per le doglianze di violazione/falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato per le doglianze relative a errori processuali e alla valutazione della prova.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per distinguere tra compravendita e appalto occorre avere riguardo alla prevalenza economico-funzionale della prestazione: se l’attività di progettazione, organizzazione, costruzione e montaggio è lo scopo del rapporto, prevale l’appalto; se invece il lavoro è solo mezzo per trasformare una materia già individuata e consegnare la cosa, può configurarsi la compravendita.
- L’interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica, grammaticale o sistematica; non basta che siano astrattamente possibili letture alternative ugualmente plausibili.
- La consegna di un bene con materiale o composizione diversa da quella pattuita non integra automaticamente aliud pro alio: occorre verificare se la difformità renda il bene del tutto eterogeneo o funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale per cui è stato contrattato.
- Nei vizi dell’opera, la scelta tra l’art. 1667 c.c. e l’art. 1669 c.c. dipende dalla natura del difetto dedotto e dalla sua gravità; in assenza di allegazione e prova di gravi difetti costruttivi, la domanda può essere correttamente ricondotta alla garanzia ordinaria per vizi.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali: la censura è ammissibile solo se si deduce l’uso di prove inesistenti, un contenuto probatorio oggettivamente diverso o la violazione di una specifica regola legale di valutazione.
- La denuncia dei vizi e l’eventuale riconoscimento del difetto devono risultare con precisione dagli atti e dalle prove; una contestazione generica o una diversa lettura del materiale istruttorio non è sufficiente a superare la motivazione del giudice di merito.
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