Cassazione Penale, Sentenza n. 23881/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza per l'individuazione del giudice competente a delibare la domanda di accertamento del credito vantato dalla Teckno.Ida Srl in liquidazione nei confronti del Consorzio stabile Aedars Scarl, soggetto a sequestro/prevenzione finalizzato alla confisca. Il Tribunale civile di Napoli Nord si era dichiarato incompetente ritenendo che la controversia, in quanto attinente a rapporti e beni soggetti a misura di prevenzione, dovesse essere decisa nella sede della prevenzione (Tribunale di Roma). Successivamente il Tribunale di Roma, in sede di procedimento di prevenzione, aveva ritenuto di non dover conoscere della domanda e aveva sollevato il conflitto negativo di competenza. La questione verteva in particolare sulla rilevanza e sulla efficacia di un accertamento civile sul "fatto costitutivo" del credito rispetto al potere e alla competenza del giudice della prevenzione di verificare l'ammissione del credito al passivo con effetti sui beni sottoposti a confisca.
La decisione
Il conflitto è stato ritenuto ammissibile per l'esistenza di una situazione di stasi processuale. La decisione ha affermato la competenza del Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, a delibare la domanda di ammissione del credito al passivo con effetti sui beni attinti dalla misura di prevenzione. La Corte ha riconosciuto che, sebbene il Tribunale civile di Napoli Nord abbia compiuto un accertamento sul fatto costitutivo del credito nell'ambito del giudizio civile (analizzando le riserve di contabilità e determinando l'importo spettante al Consorzio e la quota riferibile alla Teckno.Ida), resta comunque riservata al giudice della prevenzione la valutazione della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni di legge (artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011) per l'ammissione del credito con effetto sui beni sottoposti a confisca. Ne consegue che il Tribunale della prevenzione deve procedere alla verifica dell'ammissione, tenendo conto degli esiti dell'accertamento civile ma esercitando il proprio specifico potere di verifica in ordine all'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, alla buona fede del creditore, alla prescrizione, ecc. In sintesi: competenza attribuita al Tribunale di Roma (misure di prevenzione) per decidere sull'ammissione del credito al passivo con effetti sulla confisca.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
Normativa quadro che disciplina il sequestro di prevenzione e la confisca, nonché il procedimento di verifica e ammissione dei crediti (artt. 52 e ss.). La Corte ne ricava che le controversie attinenti a poste giuridiche riferite a soggetti assoggettati a misure di prevenzione possono venire attratte nel procedimento della prevenzione, il quale prevede modalità specifiche di verifica (artt. 57-59) e riserva al giudice della prevenzione la decisione sull'ammissione al passivo con effetti sui beni sottoposti a confisca.
Prevede l'attrazione nella sede della prevenzione delle controversie relative a rapporti giuridici riferibili a soggetti attinti dalla misura; la Corte l'ha interpretata come base per riservare al giudice della prevenzione la competenza a decidere sull'ammissione dei crediti con effetti sui beni oggetto della misura.
artt. 57-59 d.lgs. n. 159/2011
Regolano la procedura di verifica dei crediti in sede di prevenzione, con modalità semplificate e documentali. La Corte sottolinea che il legislatore non ha attribuito al giudice della prevenzione un potere generale e indiscriminato di cognizione sull'an e sul quantum del credito, ma una verifica circoscritta basata principalmente sui documenti giustificativi presentati ai sensi dell'art. 58.
art. 58, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
Indica gli elementi documentali che il creditore deve produrre per la verifica in sede di prevenzione; la Corte richiama l'importanza della produzione documentale che attesti il fatto costitutivo del credito per la procedura di ammissione.
art. 23 d.l. n. 137/2020 (e successive modifiche)
Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale; nel procedimento di conflitto il PG ha redatto e depositato la propria posizione ai sensi di tale disposizione, che disciplina modalità procedurali straordinarie (richiami procedurali e di competenza nell'ambito della giustizia amministrativa e delle riforme connesse).
Attribuisce al giudice competente la funzione di risolvere conflitti tra competenze e, qui, è richiamato per la necessità di un intervento risolutore del conflitto in presenza di stasi processuale determinata dal diniego di due giudici a conoscere del medesimo subprocedimento.
artt. 409 e ss. cod. proc. civ.
Norme sulla competenza funzionale (es. giudice del lavoro) richiamate per analogia nella giurisprudenza: la Corte evidenzia che qualora l'accertamento del fatto costitutivo del credito richieda cognizione piena su profili tipici di altra materia (es. lavoro), la competenza spetta al giudice specializzato; la ratio è che la sede della prevenzione non è deputata a svolgere giudizi di cognizione completi su tutti gli aspetti dell'an e del quantum.
Massime di principio
- Se il credito è relativo a un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, la decisione sull'ammissione del credito con effetti sui beni attinti spetta al giudice della prevenzione, anche se il fatto costitutivo è stato in precedenza esaminato da un giudice civile.
- Il giudice della prevenzione svolge una verifica specifica e in parte sommaria (secondo le regole di cui agli artt. 57-59 d.lgs. n. 159/2011): richiede documenti giustificativi e valuta condizioni come l'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, la buona fede e la prescrizione, ma non sostituisce automaticamente il giudizio di cognizione piena quando questo sia necessario per accertare l'an e il quantum in materie complesse.
- Un accertamento civile sul "fatto costitutivo" del credito facilita la successiva valutazione in sede di prevenzione ma non toglie al giudice della prevenzione la competenza esclusiva di decidere sull'ammissione con effetti sui beni sottoposti a confisca.
- Quando vi è stasi processuale dovuta al rifiuto simultaneo di due giudici a conoscere del medesimo subprocedimento, è ammissibile il conflitto di competenza e spetta all'organo competente risolverlo (richiamo all'art. 32 cod. proc. pen.).
- La documentazione probatoria richiesta in sede di prevenzione (art. 58) è essenziale: il creditore deve produrre i documenti che giustifichino il fatto costitutivo del credito; in assenza di atti certi anteriori al sequestro, può essere necessario rivolgersi al giudice ordinario competente per l'accertamento pieno.
- Se una parte non impugna nei termini un provvedimento di rigetto in sede di prevenzione (es. mancato ricorso per cassazione ove necessario), quel provvedimento può divenire definitivo e limitare gli strumenti rimasti nella sede della prevenzione, salvo che successivi accertamenti civili sopravvenuti modifichino la situazione sostanziale.
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