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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3089 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto applicabile il regime IVA del margine agli acquisti intracomunitari di autovetture usate effettuati dalla ditta in Germania. Secondo l'Agenzia, la sola natura usata dei veicoli non era sufficiente: il contribuente doveva dimostrare anche la sussistenza dei presupposti soggettivi relativi ai cedenti, ossia che questi fossero privati, soggetti che non avevano potuto detrarre l'IVA, soggetti in franchigia o operatori che applicavano a loro volta il regime del margine. L'Agenzia sosteneva inoltre che le operazioni risultavano cessioni intracomunitarie ordinarie, come emergente dalla documentazione acquisita dalle autorità tedesche. Il contribuente, con ricorso incidentale condizionato, aveva contestato anche la motivazione dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione della documentazione tedesca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'applicazione del regime del margine basata esclusivamente sul carattere usato delle autovetture. Ha stabilito che chi invoca tale regime speciale deve provare tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, inclusa la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente. La Corte ha invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento anche mediante rinvio per relationem a documenti e risultanze delle indagini, purché ne siano indicati gli elementi essenziali. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente contro l'accertamento. C.O. è stato condannato al pagamento di 22.000 euro per le spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85

    Disciplina il regime speciale IVA del margine per determinate cessioni di beni usati. La sua applicazione non dipende soltanto dalla natura usata del bene, ma richiede anche che il cedente rientri in una delle categorie previste e che l'IVA non sia stata detratta o non sia stata detraibile a monte.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Disciplina gli acquisti intracomunitari e la relativa tassazione IVA nello Stato di destinazione. La qualificazione del veicolo come usato non esclude automaticamente l'applicazione del regime ordinario agli acquisti intracomunitari.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Consente che la motivazione dell'atto tributario sia fornita anche per relationem, mediante il richiamo ad altri atti o documenti, purché l'avviso riporti gli elementi essenziali che consentano al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato invocato dall'Agenzia per censurare l'errata interpretazione delle norme IVA.

  • Cass. n. 8828/2012

    Il regime del margine ... impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti che ne consentono l'applicazione.

    La fattura formalmente corretta non è sufficiente quando esistono elementi oggettivi che ne mettono in dubbio l'attendibilità; il contribuente deve provare la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente e gli ulteriori requisiti soggettivi.

  • Cass. n. 8636/2012

    Tale accertamento non può limitarsi ad un mero controllo di regolarità formale delle fatture emesse dal cedente, ma deve estendersi al controllo della regolarità sostanziale dell'operazione.

    L'operatore che applica il regime del margine deve verificare, con l'ordinaria diligenza esigibile, la reale sussistenza dei presupposti sostanziali del regime.

  • Cass. n. 9032/2013

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem.

    Il rinvio ad altri documenti è valido se l'atto notificato ne riproduce o individua il contenuto essenziale, permettendo al contribuente e al giudice di comprendere le ragioni dell'accertamento.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine per beni usati è un regime speciale: chi lo invoca deve dimostrare tutti i requisiti richiesti, non soltanto che il bene sia usato.
  • La dicitura apposta sulla fattura dal cedente non prova da sola la legittima applicazione del regime del margine; occorre verificare la posizione fiscale e soggettiva del cedente e il trattamento IVA originario.
  • In caso di acquisti intracomunitari, il cessionario deve svolgere controlli sostanziali con l'ordinaria diligenza, soprattutto quando la documentazione o le risultanze delle autorità fiscali estere sono incompatibili con il regime applicato.
  • L'onere della prova dei presupposti di un regime fiscale speciale resta a carico del contribuente che intende beneficiarne, anche quando l'Amministrazione avvia specifiche attività di controllo.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem senza allegare integralmente ogni documento richiamato, se identifica con sufficiente precisione i fatti, le fatture e gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.
  • La mancata allegazione dei documenti richiamati non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: è necessario dimostrare che il rinvio impedisca concretamente la comprensione della contestazione o l'esercizio della difesa.

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