Sentenza del 17/02/2016 n. 813 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Attività liquidatoria - Ruolo esecutivo - Notifica cartella pagamento - Soggetto contribuente - Dichiarazione integrativa - Periodo imposta successivo - Presentazione successiva - Oggettiva tardività - Sussiste - Azione esecutiva - Precedente inizio - Legittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del ruolo formato a seguito dell’attività liquidatoria e della conseguente cartella di pagamento. Il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa dopo la scadenza del periodo d’imposta successivo e contestava la pretesa; la questione era se tale dichiarazione potesse incidere sul ruolo, nonostante la sua tardività e il precedente avvio dell’azione esecutiva.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta legittima: la dichiarazione integrativa era oggettivamente tardiva, essendo stata presentata dopo il periodo d’imposta successivo, e non poteva incidere sull’iscrizione a ruolo. Inoltre, il rimedio integrativo non era esperibile perché l’azione esecutiva dell’Amministrazione era già iniziata. Il testo fornito non indica gli importi, la data degli atti, il giudice o il grado della decisione impugnata, né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine previsto; non può essere utilizzata per incidere sulla pretesa quando è stata presentata oltre il periodo d’imposta successivo e l’azione esecutiva dell’Amministrazione è già iniziata.
Massime di principio
- Una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine previsto non elimina né modifica automaticamente una pretesa già iscritta a ruolo a seguito dell’attività liquidatoria.
- La possibilità di correggere la dichiarazione va valutata anche in relazione allo stato della riscossione: se l’azione esecutiva è già iniziata, il rimedio integrativo può non essere più esperibile.
- La sola presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva non basta a rendere illegittima la cartella; occorre che il rimedio sia tempestivo e utilizzabile secondo la disciplina applicabile.
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