Sentenza del 17/02/2016 n. 818 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Attività liquidatoria - Disconoscimento detrazione IVA - Ruolo esecutivo - Notifica cartella pagamento - Soggetto contribuente - Dichiarazione integrativa - Periodo imposta successivo - Presentazione successiva - Oggettiva tardività - Non sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima: il ruolo emesso per recuperare la detrazione IVA disconosciuta non poteva fondarsi sulla sola presentazione della dichiarazione integrativa dopo l’esercizio successivo. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, il giudice, il grado, l’esito dei singoli gradi, gli importi, le date, né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il ruolo e la cartella emessi a seguito di attività liquidatoria, con cui era stata disconosciuta una detrazione IVA. La questione riguardava la tardività della dichiarazione integrativa: secondo la decisione, il fatto che fosse stata presentata dopo l’esercizio d’imposta successivo non la rendeva oggettivamente tardiva e non giustificava il disconoscimento della detrazione tramite liquidazione automatizzata.
Norme richiamate
Art. 54-bis, lett. b), D.P.R. n. 633/1972
Il testo fornito non riporta una citazione testuale della disposizione né una proposizione della sentenza che ne esponga l’applicazione.
La norma è indicata come riferimento per l’attività di liquidazione dell’IVA. Secondo il principio riportato, tale attività non consente di disconoscere la detrazione per il solo fatto che la dichiarazione integrativa sia stata presentata dopo l’esercizio d’imposta successivo.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione integrativa dopo l’esercizio d’imposta successivo non è, per ciò solo, oggettivamente tardiva e non giustifica automaticamente il disconoscimento di una detrazione IVA.
- Quando il recupero della detrazione avviene mediante attività liquidatoria e iscrizione a ruolo, occorre verificare che il disconoscimento sia consentito dalla disciplina applicabile; la sola data di presentazione dell’integrativa, nei termini descritti, non basta a fondare la pretesa.
Testo integrale
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