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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 31 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica -Contabilità nazionale e degli enti pubblici - ricorso della regione Sicilia - destinazione al fondo per la riduzione della pressione fiscale dei proventi previsti dall'art. 7 - commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 considerati " recupero di imposte regionali" - legittimità - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Regione siciliana ha impugnato l'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le norme destinavano alla copertura degli oneri statali e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale maggiori proventi derivanti dal contrasto all'evasione. La Regione sosteneva che tali somme non fossero nuove entrate, ma recupero di imposte già spettanti alla Sicilia, e che la loro sottrazione violasse l'art. 36 dello Statuto siciliano, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, oltre a incidere sulle competenze regionali. Lo Stato eccepiva l'inammissibilità per la clausola di salvaguardia, per la natura di coordinamento della finanza pubblica delle norme e per genericità delle censure; invocava inoltre la cessazione della materia del contendere in ragione di un accordo finanziario.

La decisione

La Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di inammissibilità e non ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la Regione non aveva rinunciato al ricorso. Nel merito ha accolto la questione: l'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Le somme recuperate dalla lotta all'evasione non sono nuove entrate e la disciplina statale non può sottrarre alla Regione tributi ad essa spettanti, salvo quelli nominativamente attribuiti all'Erario dallo Statuto. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. I giudizi relativi alle impugnative di Bolzano (commi 1 e 1-bis) e Trento (comma 1) sono stati dichiarati estinti, a seguito delle rinunce accettate dallo Stato. Decisione della Corte costituzionale del 27 gennaio 2016, depositata il 17 febbraio 2016; la pronuncia non reca statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

    I commi impugnati ... nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto, violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale.

    Le disposizioni che riservano allo Stato le maggiori entrate da contrasto all'evasione non possono applicarsi alla Sicilia nella misura in cui sottraggono proventi di tributi spettanti alla Regione e non attribuiti nominativamente all'Erario dallo Statuto.

  • Art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

    Nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all'evasione fiscale non costituiscono nuove entrate (sentenza n. 246 del 2015) e che tra esse rientrano anche quelle derivanti dall'attività svolta sul territorio siciliano dagli organismi competenti.

    Il recupero di imposte già dovute non equivale a una nuova entrata statale: per la Sicilia i relativi proventi seguono il regime statutario delle entrate tributarie regionali, salvo quelle espressamente attribuite all'Erario.

  • Art. 50-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

    In base alla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la clausola di salvaguardia svolge una "funzione di generale limite" per l'applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione e "Detta inapplicabilità esclude la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale basate sulla violazione di tali parametri statutari".

    La clausola di salvaguardia opera come limite all'applicazione della disciplina statale in contrasto con Statuti speciali e norme di attuazione; la sua rilevanza si valuta nel merito della questione, non come ragione preliminare di inammissibilità.

  • Art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

    Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'accettazione della rinuncia determina l'estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 57 del 2014, limitatamente ai commi 1 e 1-bis dell'art. 7 del D.L. n. 66 del 2014; nonché in riferimento alle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 65 del 2014, limitatamente al solo comma 1.

    Nei giudizi costituzionali, la rinuncia del ricorrente accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo per le questioni cui la rinuncia si riferisce.

Massime di principio

  • Il recupero di tributi evasi già spettanti a una Regione non diventa una nuova entrata statale per il solo fatto di derivare da un'attività di accertamento o riscossione più efficace.
  • Una riserva statale di maggiori entrate provenienti da tributi riscossi in una Regione a statuto speciale deve rispettare lo Statuto e le relative norme di attuazione; non può comprendere entrate regionali non attribuite nominativamente all'Erario.
  • Una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali incide sull'applicabilità della norma nel merito e non rende, di per sé, inammissibile il ricorso che contesta la sua applicazione.
  • Un accordo finanziario con lo Stato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: nel giudizio costituzionale occorre considerare anche se il ricorrente abbia rinunciato al ricorso e se la rinuncia sia stata accettata.

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