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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 87 - Corte di Giustizia CEE

Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 3004 - Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio - Quantità per dose giornaliera raccomandata superiore all'apporto giornaliero raccomandato per la conservazione della salute e del benessere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale delle compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio ciascuna. X GmbH aveva chiesto di classificarle nella sottovoce 3004 90 00 della nomenclatura combinata, in quanto destinate a prevenire e trattare la carenza di calcio e come coadiuvante nella prevenzione e cura dell’osteoporosi. L’ufficio doganale le aveva invece classificate nella voce 2106, ritenendo che la dose massima giornaliera raccomandata per gli adulti, pari a 1.500 mg, non fosse significativamente superiore all’apporto giornaliero raccomandato di calcio, indicato in 800 mg, e non raggiungesse il triplo di tale apporto. X GmbH contestava inoltre la validità della nota complementare 1 del capitolo 30, sostenendo in subordine che il requisito non comportasse necessariamente il raggiungimento del triplo dell’apporto raccomandato.

La decisione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, ha stabilito che il requisito di un contenuto «significativamente superiore» non impone inderogabilmente che la dose giornaliera raccomandata sia pari ad almeno tre volte l’apporto giornaliero raccomandato: la nota esplicativa, non vincolante, afferma che ciò avviene «generalmente» e ammette quindi eccezioni. Nel caso concreto, la dose massima di 1.500 mg supera di oltre l’85% l’apporto raccomandato di 800 mg e il consumo regolare di dosi pari al triplo potrebbe essere nocivo per la salute. Poiché risultavano soddisfatti anche gli altri requisiti di etichettatura e informazione previsti dalla nota complementare 1 del capitolo 30, il prodotto rientra nella voce 3004. La Corte non ha annullato direttamente l’informazione tariffaria vincolante dell’8 ottobre 2012 né la decisione doganale del 13 gennaio 2014: ha fornito l’interpretazione vincolante della nomenclatura al giudice nazionale, cui compete definire il ricorso e statuire sulle spese. Non è stata pronunciata una statuizione sulle spese del giudizio nazionale.

Norme richiamate

  • Nomenclatura combinata (NC), voce 3004, e nota complementare 1 del capitolo 30, allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011

    Nei limiti in cui un tale prodotto soddisfa allo stesso tempo le condizioni previste dalla nota complementare 1, primo comma, lettere da a) a d), del capitolo 30 della NC, esso rientra nella voce 3004 della NC.

    Le preparazioni a base di minerali condizionate per la vendita al minuto possono essere classificate nella voce 3004 se riportano le informazioni richieste sulle patologie o sui sintomi, sulla concentrazione del principio attivo, sul dosaggio e sulle modalità di assunzione e se la dose giornaliera raccomandata è significativamente superiore a quella necessaria o raccomandata per l’alimentazione generale. Il requisito quantitativo non richiede in ogni caso il triplo dell’apporto giornaliero raccomandato.

  • Nota esplicativa della nomenclatura combinata relativa al capitolo 30, punto 3

    Di conseguenza, la nota esplicativa relativa al capitolo 30 della NC non può essere interpretata nel senso che il contenuto in vitamine o minerali della dose giornaliera raccomandata di prodotti composti di tali sostanze debba obbligatoriamente essere tre volte più elevato rispetto alla dose giornaliera raccomandata per consentire la classificazione di tali prodotti nella voce 3004 della NC.

    L’indicazione secondo cui il contenuto è «generalmente» almeno tre volte l’apporto giornaliero raccomandato non è una soglia assoluta. La nota esplicativa ha valore interpretativo ma non è giuridicamente vincolante; la valutazione deve considerare se la quantità raccomandata sia nettamente superiore a quella necessaria o raccomandata per l’alimentazione generale.

  • Regola generale di classificazione doganale fondata sulle caratteristiche e proprietà oggettive delle merci, come richiamata dalla Corte

    Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC nonché delle note di sezione o di capitolo.

    La classificazione doganale si determina principalmente in base alle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e alle descrizioni e note tariffarie pertinenti, non soltanto in base alla denominazione commerciale o alle modalità d’uso dichiarate.

Massime di principio

  • Per classificare un preparato minerale nella voce 3004 occorre verificare sia le informazioni riportate sull’etichetta e nelle istruzioni sia che la dose giornaliera raccomandata sia significativamente superiore a quella necessaria o raccomandata per l’alimentazione generale.
  • L’indicazione «generalmente almeno tre volte» contenuta in una nota esplicativa non costituisce automaticamente una soglia rigida. Una quantità inferiore può essere sufficiente se, valutate le circostanze concrete, risulta nettamente superiore all’apporto ordinario; la nota esplicativa, inoltre, non è giuridicamente vincolante.
  • La valutazione della quantità va svolta considerando anche gli elementi concreti relativi alla sicurezza: non si può imporre una dose tripla come requisito invariabile se l’assunzione regolare di tale quantità può essere nociva.
  • La classificazione doganale dipende principalmente dalle caratteristiche oggettive del prodotto e dai requisiti previsti dalla nomenclatura; la destinazione terapeutica o profilattica indicata è rilevante nel quadro di tali requisiti, ma non sostituisce la loro verifica.

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