Cassazione Civile, Ordinanza n. 16259/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’azione revocatoria ordinaria proposta da una società cessionaria di un credito bancario nei confronti di un atto del 22 giugno 2018, qualificato dal giudice di merito come istituzione di un nuovo trust e non come mera proroga di un precedente vincolo. Il credito era derivato da un finanziamento concesso nel 2012 a una società, garantito da fideiussioni personali. Secondo la creditrice, l’atto del 2018 aveva sottratto beni alla garanzia patrimoniale, essendo idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie. Il tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. limitatamente alla quota riferibile a uno solo dei garanti, e la corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società trustee, ricorrente principale, sosteneva che l’atto fosse solo una proroga del trust originario, che non vi fosse stato alcun atto dispositivo dei beneficiari, che la corte territoriale avesse travisato le prove e che l’azione fosse prescritta ex art. 2903 c.c. I garanti, ricorrenti incidentali, deducevano a loro volta l’assenza di prova dell’eventus damni e della scientia damni, l’erronea ripartizione dell’onere della prova, l’irrilevanza della configurazione del trust rispetto all’art. 2740 c.c. e l’insussistenza di un effettivo pregiudizio per i creditori, poiché i beni non erano mai entrati nella loro disponibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto il primo motivo del ricorso principale non aderente al decisum della sentenza impugnata, perché non confrontato con la specifica ratio della corte d’appello, che aveva valorizzato la natura di nuovo trust dell’atto del 2018 e l’atto di disposizione posto in essere dai beneficiari all’esito della scadenza del trust originario. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, ribadendo che l’eventus damni va apprezzato al momento dell’atto dispositivo e che, in tema di revocatoria ordinaria, il creditore deve provare la variazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, mentre il debitore deve dimostrare l’ampiezza del patrimonio residuo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la scientia damni non era stata affermata dalla corte d’appello per la sola gratuità dell’atto, ma per la consapevole realizzazione di un atto gratuito idoneo a sottrarre il bene alla garanzia del credito. Quanto al ricorso incidentale, lo ha reputato inammissibile perché fondato su una ricostruzione fattuale e probatoria non sindacabile in sede di legittimità. Le spese di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti e, per soccombenza, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’azione revocatoria ordinaria è ammissibile anche contro atti che, pur non diminuendo immediatamente il patrimonio in senso quantitativo, rendano più incerta o difficile la soddisfazione del credito tramite una variazione qualitativa o giuridico-economica della garanzia patrimoniale.
La censura sulla prescrizione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se il relativo tema non risulta specificamente devoluto in appello.
Il trust non è in sé incompatibile con la garanzia patrimoniale generale; tuttavia, un atto che segreghi beni in modo da sottrarli all’aggressione dei creditori può essere revocato se ricorrono i presupposti dell’art. 2901 c.c.
In revocatoria il creditore deve provare l’eventus damni; spetta al debitore dimostrare che il patrimonio residuo sia ampiamente sufficiente a soddisfare il credito.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio in cassazione.
La censura è inammissibile quando mira a sovvertire la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice di appello.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se le censure non sono specificamente attinenti al decisum della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su atti e documenti sono inammissibili se questi non sono riprodotti o puntualmente localizzati nel ricorso.
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
L’intervento volontario del cessionario del credito è ammesso nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica astratta o non aderente al decisum.
- L’eventus damni dell’azione revocatoria ordinaria va valutato con riguardo alla situazione patrimoniale esistente al momento dell’atto dispositivo, non al momento in cui è sorta l’obbligazione garantita.
- L’eventus damni ricorre non solo quando l’atto riduce in modo immediato il patrimonio del debitore, ma anche quando ne altera in senso qualitativo la consistenza rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
- In tema di revocatoria ordinaria, il creditore deve provare che l’atto ha reso più difficile o incerta l’esecuzione; il debitore che voglia sottrarsi alla revoca deve dimostrare che il patrimonio residuo è ampiamente capiente.
- La scientia damni, per gli atti gratuiti, può essere desunta dalla consapevole realizzazione di un atto che, per sua natura, sottrae beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, senza che ciò comporti automatica abrogazione dell’onere probatorio del creditore.
- Il sindacato di legittimità non consente di ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove; le doglianze su documenti e risultanze istruttorie sono inammissibili se mirano soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
- La motivazione è denunciabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza o non condivisibilità.
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