Cassazione Civile, Ordinanza n. 27696/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta da una contribuente avverso due avvisi di ricevimento postali relativi alla notifica di avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale aveva accertato la falsità di una firma apposta su uno degli avvisi; la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile la querela e, su un profilo incidentale, aveva rimesso al primo giudice l'accertamento sul secondo avviso per evitare il salto di grado. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per omessa valutazione della rilevanza della querela di falso ex artt. 221 e 222 c.p.c. e art. 112 c.p.c., sostenendo che la querela fosse irrilevante perché limitata alla sola sottoscrizione e non alle altre circostanze della notifica; 2) nullità per violazione degli artt. 222 e 100 c.p.c., deducendo difetto di interesse e irrilevanza del falso, perché la validità della notifica, se eseguita presso l'abitazione del destinatario, dipenderebbe dal luogo di consegna e non dall'identità del ricevente; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2700 c.c., assumendo che la querela fosse inammissibile poiché proposta contro una parte del documento non avente natura di atto pubblico, cioè la veridicità intrinseca della dichiarazione di identità del consegnatario; 4) nullità per violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., censurando la rimessione al primo giudice disposta dalla Corte d'appello su appello incidentale della contribuente, ritenuta al di fuori delle ipotesi tassative di rinvio al giudice di primo grado. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che, con successiva sentenza passata in giudicato, il giudice tributario aveva revocato la precedente decisione e accertato la falsità di entrambi gli avvisi di ricevimento, rendendo ormai definitivo il giudicato sulla falsità documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il sopravvenuto giudicato formatosi in sede tributaria sulla falsità di entrambi gli avvisi di ricevimento impedisse la prosecuzione del giudizio di falso, con conseguente conferma dell'esito sfavorevole al ricorrente. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la peculiarità della vicenda processuale e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato nei confronti dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro delle censure di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
è evocato in relazione ai vizi di omessa pronuncia e all'asserito mancato esame della rilevanza e ammissibilità della querela di falso.
è richiamato insieme all'art. 222 c.p.c. quale disciplina della querela di falso e dei suoi presupposti.
è richiamato per sostenere che il giudice della querela avrebbe dovuto verificare la rilevanza del falso e l'interesse ad agire.
è invocato per contestare la sussistenza dell'interesse ad agire nella querela di falso.
è richiamato per sostenere che l'avviso di ricevimento non farebbe piena prova quanto alla veridicità intrinseca della dichiarazione del consegnatario.
è citato in relazione alla censura contro la rimessione della causa al primo giudice.
è citato anch'esso per contestare la rimessione al primo giudice fuori dai casi tassativi previsti.
è la norma applicata dalla Corte per affermare che, sopravvenuto il giudicato sulla falsità documentale, il giudizio di falso non poteva più essere proseguito.
è richiamato per le memorie depositate dalle parti nel giudizio di legittimità.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
è richiamato per escludere l'assoggettamento dell'Agenzia al doppio contributo unificato.
è richiamata come legge di conversione del d.l. n. 16/2012.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
è richiamato in tema di doppio contributo unificato, che la Corte esclude nel caso di specie.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene un giudicato esterno che accerta la falsità dei documenti contestati, il giudizio di falso non può più proseguire e il ricorso va rigettato per sopravvenuta definizione della questione presupposta.
- La querela di falso è ammissibile solo se il documento investito dal falso è rilevante ai fini della decisione del giudizio nel quale se ne chiede la disconoscibilità; tuttavia, quando interviene un giudicato esterno sulla falsità, il profilo dell'originaria rilevanza può restare assorbito.
- Le censure che contestano l'ammissibilità della querela di falso devono confrontarsi con l'effettiva portata fidefacente dell'atto e con l'eventuale incidenza della falsità sulla validità dell'atto di notifica; il mero richiamo astratto all'art. 2700 c.c. non basta, se la questione è ormai coperta da giudicato.
- Quando la vicenda processuale presenta sviluppi sopravvenuti decisivi, la Corte può decidere il ricorso alla luce di tali eventi, anche se non esistenti al momento della sentenza impugnata, verificando se essi rendano inutile o improseguibile il giudizio.
- In presenza di una particolarità della vicenda processuale, è possibile compensare le spese di legittimità e non applicare il doppio contributo unificato nei casi esclusi dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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