Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34940/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra una società, quale promissaria acquirente, e un privato, quale promittente venditore, con previsione che l'immobile fosse liberato da gravami entro una certa data e che, in caso di mancata liberazione, la parte interessata potesse chiedere la risoluzione. La cassa edile, creditrice della società per contributi e altre somme risultanti da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e da ulteriori vicende esecutive, ha agito in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per ottenere la risoluzione del preliminare e la condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra, nei limiti del proprio credito verso la società debitrice. In primo grado la domanda è stata rigettata per difetto dei presupposti dell'azione surrogatoria; in appello, invece, la domanda è stata accolta. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 2) violazione del ne bis in idem e dell'eccezione di giudicato, sostenendo che il credito della cassa edile fosse litigioso e quindi non idoneo a fondare la surrogatoria; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che mancassero i presupposti dell'azione surrogatoria perché il debitore non era inerte, aveva pagato il prezzo e aveva concordato una proroga per il definitivo; 4) violazione dell'art. 2900 c.c., degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., contestando sia la valutazione delle prove sia l'interpretazione della clausola contrattuale, che a suo dire prevedeva solo una facoltà di chiedere la risoluzione e non una vera clausola risolutiva espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo del promittente venditore perché tardivo, e ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondate le censure processuali sull'appello, ha confermato che il credito della cassa edile era sufficiente a legittimare l'azione surrogatoria anche se fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non definitivo, ha giudicato inammissibile la parte del ricorso che mirava a rivalutare i fatti e le prove, e ha ritenuto corretta la qualificazione della clausola contrattuale come clausola risolutiva espressa, con conseguente legittimità dell'azione surrogatoria diretta ad ottenere la risoluzione del preliminare e la condanna del promittente venditore. Le spese sono state poste a carico solidale della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2900 c.c.

    L'azione surrogatoria è esperibile dal creditore per esercitare diritti e azioni del debitore quando questi sia inerte e il diritto non sia strettamente personale; può riguardare anche azioni collegate all'autonomia negoziale del debitore, se non riservate esclusivamente alla sua persona.

  • art. 1456 c.c.

    La previsione contrattuale che subordina l'effetto risolutivo al mancato adempimento di un'obbligazione specifica e alla dichiarazione della parte interessata integra una clausola risolutiva espressa.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello è specifico se individua chiaramente i capi censurati e le ragioni della critica; non occorre un progetto alternativo di sentenza né formule sacramentali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice decide nel merito la questione, anche implicitamente, rigettando l'eccezione processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su un contenuto probatorio impossibile da ricavare dal mezzo istruttorio acquisito, non quando si contesti la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o disattende la regola del prudente apprezzamento in modo giuridicamente errato; non è consentita la semplice rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata respinta perché si risolveva in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1362 c.c.

    I criteri ermeneutici contrattuali non sono violati quando la clausola, letta nel suo testo e nella sua funzione, è correttamente ricondotta a una clausola risolutiva espressa.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va interpretata in modo sistematico con le altre pattuizioni del contratto, valorizzando la funzione dell'obbligo di liberazione del bene e della facoltà di avvalersi della risoluzione.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere coerente con la comune intenzione delle parti, ma nel caso concreto tale criterio ha confermato la lettura della pattuizione come clausola risolutiva espressa.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare la tardività del ricorso incidentale adesivo proposto oltre il termine breve per impugnare.

  • art. 326 c.p.c.

    In combinato con l'art. 325 c.p.c., individua il termine breve decorso il quale il ricorso incidentale adesivo è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 334 c.p.c.

    Non si applica al ricorso incidentale adesivo tardivamente proposto, che resta inammissibile se notificato oltre il termine breve.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La decisione nel merito da parte della Corte d'appello esclude implicitamente la sussistenza di un'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 2932 c.c.

    L'eventuale azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre è alternativa alla risoluzione e la sua mancata proposizione è stata valorizzata dalla Corte quale indice di inerzia del debitore.

Massime di principio

  • Il creditore può agire in surrogatoria anche quando il proprio credito sia assistito da un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, pur non definitivo, purché il credito risulti certo nel suo fondamento e nel suo ammontare.
  • L'inerzia rilevante ai fini dell'azione surrogatoria consiste nel mancato esercizio, da parte del debitore, di diritti o azioni utili alla conservazione o all'incremento della garanzia patrimoniale; non ricorre quando il debitore abbia già posto in essere un comportamento idoneo e sufficiente a esprimere la propria scelta gestionale del rapporto.
  • L'azione surrogatoria può avere ad oggetto anche diritti e azioni connessi all'autonomia negoziale del debitore, salvo che siano strettamente personali e inscindibilmente riservati al titolare.
  • Una clausola contrattuale che subordina la risoluzione alla mancata esecuzione di un'obbligazione specifica e alla volontà della parte interessata di avvalersene deve essere letta come clausola risolutiva espressa se realizza lo schema dell'art. 1456 c.c.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici, salvo i ristretti casi di omesso esame decisivo o di effettiva violazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • L'appello è ammissibile quando consente di individuare chiaramente i capi impugnati e le ragioni della critica, senza necessità di un progetto alternativo di sentenza o di formule sacramentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.