Cassazione Penale, Sentenza n. 17294/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 25/07/2024 relativo al furgone IVECO targa BN550EE, di proprietà della ricorrente. La ricorrente sosteneva difetto di motivazione e violazione di legge, deducendo in particolare che il materiale trasportato (ferro/metalli bruciati e la scocca di un'autovettura) non rientrerebbe tra i rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, che la ditta era autorizzata al trasporto, e che la stessa era estranea al reato e ignara del comportamento del conducente (Sciamacca), avendo subito anche un pregiudizio economico per la perdita della possibilità di lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Prima motivazione: mancava la procura speciale del difensore per proporre ricorso in cassazione in qualità di terzo interessato, requisito necessario quando chi impugna è qualificabile come terzo estraneo. Seconda motivazione, sul merito: anche assumendo di esaminare il ricorso, questo sarebbe manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto che la ricorrente non poteva essere considerata terzo estraneo, posto che era proprietaria del veicolo utilizzato dalla sua ditta per il trasporto dei rifiuti e poteva aver tratto vantaggi o comunque non aver provato la propria buona fede/diligenza. Quanto al fumus commissi delicti, sussisteva l'ipotesi del reato (mancanza del formulario di identificazione per il trasporto e presenza di rifiuti metallici combusti qualificati come pericolosi o comunque non coperti dall'autorizzazione della ditta). Il sequestro era stato disposto a fini impeditivi e non di confisca; tale misura può investire anche beni di terzi se la loro disponibilità è idonea a favorire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; sono state inoltre imputate alla ricorrente le spese e fissato, equitativamente, il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come criterio di classificazione dei rifiuti; il Collegio valuta la questione tecnica (classificazione EER/CER dei rifiuti e autorizzazioni) per ritenere che il materiale poteva rientrare in categorie non coperte dall'autorizzazione della ditta.
Riferimento alla posizione processuale dei terzi interessati e alla distinzione tra terzo e indagato/imputato; sostiene l'esigenza di patrocinio e procura speciale per i terzi.
art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
Citato in punto di regolarizzazione della rappresentanza: la Corte afferma che la disposizione non è applicabile per sanare la mancanza della procura speciale del terzo in giudizio penale di legittimità.
Norma invocata per l'onere delle spese processuali a carico della parte la cui impugnazione è dichiarata inammissibile; la Corte ha disposto anche il pagamento alla Cassa delle ammende.
Regole/EER (Classificazione rifiuti - CER)
La sentenza richiama la distinzione tra codici CER (es. 160104* per veicoli fuori uso pericolosi e 160106 per veicoli non pericolosi) come elemento tecnico rilevante per valutare la liceità del trasporto e l'ambito dell'autorizzazione.
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione come 'terzo interessato' contro provvedimenti cautelari reali è necessaria la procura speciale: la mera procura per il riesame o l'assenza di procura speciale rende il ricorso inammissibile.
- Il terzo che sostiene di essere estraneo al reato ha l'onere di allegare e dimostrare la propria buona fede: occorre provare l'assenza di qualsiasi vantaggio derivante dal reato e di condotte, anche colpose, che avrebbero reso prevedibile l'uso illecito del bene.
- La qualificazione dei rifiuti (codici EER/CER) e la congruenza delle autorizzazioni amministrative sono elementi decisivi: in assenza di formulari o autorizzazioni idonee, sussiste il fumus commissi delicti per misure cautelari sul mezzo impiegato.
- Il sequestro preventivo a fini impeditivi può colpire beni di terzi, purché la loro libera disponibilità sia idonea a favorire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato; la protezione della buona fede richiede prova solida e specifica da parte del terzo.
- In fase cautelare non è necessario un giudizio di colpevolezza pieno: è sufficiente l'astratta sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato (fumus), pertanto occorre cura nella documentazione preventiva (formulari, autorizzazioni, prove di diligenza) per difendere la titolarità e la buona fede.
- Raccomandazione pratica: conservare documentazione di trasporto e autorizzazioni, verificare la corretta classificazione dei rifiuti prima del trasporto, e conferire procure speciali quando si prevede un'impugnazione nelle fasi di legittimità.
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