Cassazione Civile, Ordinanza n. 32120/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al giudice di pace per ottenere l'estirpazione di due piante presenti nel giardino della convenuta, una delle quali era un cipresso posto sul confine. In primo grado la domanda era stata accolta, ma il tribunale, in riforma, ha rigettato la richiesta relativa al cipresso ritenendo che la pianta fosse rimasta sul confine da oltre trent'anni e che, dunque, fosse maturato il tempo necessario per l'usucapione del diritto di mantenerla. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, con un unico motivo articolato in due censure, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione/falsa applicazione dell'art. 895 c.c., sostenendo che la siepe originaria sarebbe stata distrutta nella sua interezza e che il cipresso, lasciato crescere in modo autonomo e incontrollato, avrebbe dovuto essere considerato come albero isolato e non come parte di una siepe preesistente; a loro avviso, l'eventuale acquisto per usucapione avrebbe dovuto riguardare l'albero in sé e non il filare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudice di merito aveva già accertato in fatto che non era venuta meno la presenza sul confine della pianta di cipresso da oltre trent'anni, indipendentemente dalla tesi della ricorrente sulla originaria siepe. La Corte ha inoltre osservato che il motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità; non ricorrevano quindi i presupposti del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. né del travisamento della prova. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
consente il ricorso per cassazione solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione del fatto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiama l'onere del ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso e gli atti su cui esso risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiama l'onere di depositare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità/inammissibilità della censura.
il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice ha errato nella ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non nella sua valutazione.
la valutazione del materiale probatorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera diversa lettura delle prove.
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in relazione alla questione della pianta sul confine; la Corte non ne affronta una specifica esegesi perché reputa infondata/inammissibile la censura sul fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
la Corte esclude la condanna alla cassa delle ammende, evidenziando che la decisione non era conforme alla proposta del consigliere delegato.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque preso in esame.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di omesso esame, violazione di legge o travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: l'apprezzamento delle prove e la scelta delle fonti ritenute più attendibili spettano al giudice di merito.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente incompatibile con quello risultante dagli atti, e l'errore sia decisivo in termini di assoluta certezza sulla diversa decisione; non è sufficiente contestare il convincimento maturato dal giudice.
- Anche in presenza di allegazioni non specificamente contestate, il giudice di merito non è vincolato a recepirle meccanicamente, potendo comunque escluderne la fondatezza se il contrario emerge dagli atti e dalle prove raccolte.
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