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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31016/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della condanna pronunciata in primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi tre di arresto ed euro trecento di ammenda per la violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. Il ricorso conteneva un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenute non concesse nonostante le deduzioni difensive. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, avendo il giudice di merito valorizzato negativamente la personalità dell'imputato e la gravità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per quanto rileva, la decisione di merito che aveva già riformato la sentenza di primo grado e rideterminato la pena in mesi tre di arresto ed euro trecento di ammenda per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto precettivo, limitandosi a richiamarla come base del fatto contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma sufficiente, anche sulla base dell'assenza di elementi positivi e della valorizzazione di elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto da motivazione sintetica, quando il giudice indichi le ragioni ostative ritenute di preponderante rilievo, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato anche dalla sola assenza di elementi o circostanze positive, purché la decisione sia non illogica e coerente con la valutazione della personalità dell'imputato e della gravità del fatto.
  • In sede di legittimità, una doglianza che investe il trattamento sanzionatorio e la discrezionalità del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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