Cassazione Civile, Ordinanza n. 36856/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva agito in via monitoria per il recupero di un credito nei confronti di un'azienda sanitaria locale e della gestione liquidatoria della ex USL competente. Nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione era stata emessa ordinanza di provvisoria esecutorietà del titolo. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dagli enti debitori, dichiarando inefficace il precetto e insussistente il diritto della società a procedere ad esecuzione forzata, ritenendo che il credito fosse già stato soddisfatto in una procedura esecutiva pendente davanti al giudice dell'esecuzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma il ricorso è stato ritenuto fortemente aspecifico e fondato su rinvii agli atti di causa incompatibili con il giudizio di legittimità; inoltre, la ricorrente sosteneva anche l'asserita cessazione della materia del contendere, deduzione giudicata non adeguatamente localizzata e quindi non scrutinabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e non autosufficienti, perché costruiti con rinvii agli atti incompatibili con l'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c. Ha inoltre osservato che la ratio decisiva della sentenza impugnata restava intatta, poiché il credito azionato risultava estinto per pagamento satisfattivo in una precedente procedura esecutiva. In via di completezza ha ribadito che il termine di centoventi giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 si applica anche alle ASL, non considerate enti pubblici economici ai fini esecutivi, con conseguente impossibilità di iniziare l'esecuzione prima del decorso del termine dalla notificazione del titolo. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a rinvii generici agli atti di causa; i motivi che impongono alla Corte di ricostruire il fatto processuale tramite gli atti non soddisfano i requisiti di specificità.
L'intimazione di un precetto in assenza del diritto attuale di procedere a esecuzione forzata integra una contestazione del diritto a eseguire e si traduce in opposizione all'esecuzione.
art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. in l. n. 30 del 1997
Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche alle aziende sanitarie locali; prima del suo decorso non è consentito iniziare l'esecuzione forzata nei loro confronti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto va commisurato a quello già previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile un motivo che presupponga un esame diretto e ricostruttivo degli atti di causa senza adeguata localizzazione dei documenti richiamati.
- L'opposizione avverso un precetto è opposizione all'esecuzione quando si contesta l'esistenza, attuale e concreta, del diritto di procedere a esecuzione forzata.
- Il pagamento satisfattivo del credito in una diversa procedura esecutiva elimina il presupposto del precetto e rende insussistente il diritto a iniziare o proseguire l'esecuzione per lo stesso credito.
- Il termine di attesa previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 opera anche nei confronti delle ASL, che non sono equiparabili a enti pubblici economici ai fini dell'esecuzione forzata.
- La deduzione della cessazione della materia del contendere richiede una puntuale indicazione degli atti e dei provvedimenti da cui essa deriverebbe; altrimenti la censura è inidonea al controllo di legittimità.
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