Cassazione Civile, Ordinanza n. 15611/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori, addetti al servizio di spazzamento/raccolta e inquadrati dalla società nel 2° livello dell’Area spazzamento del c.c.n.l. applicabile, volta a ottenere il riconoscimento del 3° livello della medesima area e il pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d’appello aveva accolto la pretesa, ritenendo che il 3° livello si distinguesse dal 2° non già per la tipologia di mezzo guidato in sé, ma per il diverso grado di qualificazione professionale richiesto, connesso all’utilizzo di mezzi e veicoli per i quali è sufficiente la patente B e alla necessità di conoscenze tecniche e di una limitata autonomia operativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del contratto collettivo, oltre a vizi motivazionali e di valutazione del fatto. In sintesi, ha sostenuto che il giudice di merito avesse male interpretato le declaratorie contrattuali: secondo la ricorrente, il 3° livello presupponeva l’impiego di mezzi più complessi, in particolare mezzi di compattazione/costipazione dei rifiuti, per la cui guida sarebbe richiesta non solo la patente C ma anche la carta di qualificazione del conducente; i lavoratori, invece, svolgevano mansioni di operaio comune con ausilio di mezzi di piccola portata (c.d. costipatori). La società ha inoltre lamentato che la Corte territoriale avesse trascurato la documentazione prodotta e gli esiti dell’istruttoria. La Cassazione ha respinto il motivo, osservando anzitutto che il contratto collettivo su cui il ricorso si fondava non era stato depositato integralmente, né ne era stata indicata la collocazione nei fascicoli di merito, con conseguente improcedibilità della censura di violazione del c.c.n.l.; ha poi ritenuto comunque infondato il motivo nel merito, perché dalle declaratorie trascritte emergeva che il discrimine tra 2° e 3° livello non era la maggiore complessità del mezzo o la guida di compattatori, bensì il diverso grado di qualificazione dell’attività e la professionalità richiesta, entrambe riferite a veicoli guidabili con patente B. Le ulteriori doglianze fondate sul materiale istruttorio sono state dichiarate inammissibili per mancato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo in parte improcedibile per mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo invocato e per mancata indicazione della sua collocazione nei fascicoli, e in parte infondato perché l’interpretazione data dalla Corte d’appello alle declaratorie contrattuali era corretta: il 3° livello non era riservato ai soli conducenti di mezzi di compattazione, ma a mansioni con maggiore qualificazione professionale rispetto al 2° livello, pur sempre nell’ambito di mezzi guidabili con patente B. Le censure basate su atti e risultanze istruttorie sono state inoltre dichiarate inammissibili per difetto di specifica localizzazione ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Non essendovi difese degli intimati, non è stata liquidata alcuna spesa di lite. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la ricorrente lo ha invocato per censurare l’interpretazione del contratto collettivo.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito dei contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
richiamato insieme agli artt. 1363 e ss. come criterio ermeneutico incompatibile con la produzione solo parziale del contratto collettivo.
il mancato deposito integrale del contratto impedisce l’interpretazione sistematica delle clausole, non escludendo la rilevanza di altre disposizioni del testo collettivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiede la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; il difetto comporta inammissibilità delle censure basate su materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, comporta l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che denunci la violazione di una clausola di contratto collettivo, il ricorrente deve produrre integralmente il testo del contratto e indicarne specificamente la collocazione nei fascicoli di merito; la trascrizione solo parziale delle clausole non basta e determina improcedibilità della censura.
- L’interpretazione delle declaratorie contrattuali va compiuta secondo il loro tenore testuale e nel coordinamento complessivo delle clausole: non è corretto isolare un elemento fattuale del rapporto di lavoro se la disciplina collettiva individua il livello mediante il diverso grado di qualificazione professionale dell’attività.
- Se le declaratorie di inquadramento richiamano, per più livelli, l’utilizzo di mezzi guidabili con la medesima patente, il discrimine tra i livelli non può essere fatto derivare dalla sola tipologia del mezzo, salvo che il testo contrattuale lo preveda espressamente.
- Le doglianze fondate su documenti o risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non ne indica con precisione il contenuto e la localizzazione processuale, secondo il requisito di specificità dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
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