Cassazione Civile, Ordinanza n. 09635/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da due creditori nei confronti di una società debitrice e dei soggetti che avevano acquistato un immobile dalla società. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda di simulazione della vendita, ma aveva accolto la domanda di revocatoria ordinaria, dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato nel 2012. In appello i compratori avevano censurato, da un lato, la validità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, sostenendo che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fosse nulla perché la raccomandata informativa non sarebbe pervenuta nella loro sfera di conoscibilità; dall'altro, lamentavano che, una volta dichiarata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, la corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione degli atti e consentire loro di svolgere pienamente le difese precluse in primo grado. Il ricorso per cassazione riproponeva sostanzialmente questi due profili: violazione dell'art. 140 c.p.c. e omessa rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; violazione degli artt. 354, 356, 359, 164 e 162 c.p.c. per mancata rinnovazione e mancata riapertura piena della fase istruttoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il fatto che la raccomandata informativa fosse stata ricevuta nel luogo di effettiva residenza dei destinatari e che non vi fosse un definitivo abbandono dell'abitazione. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, affermando che, una volta sanata la nullità della citazione con la proposizione dell'appello, non sussisteva un obbligo di rimessione della causa al primo giudice; il giudice di appello doveva trattare la causa nel merito e poteva valutare discrezionalmente se rinnovare o meno gli atti nulli e se ammettere ulteriori istanze istruttorie, valutazione qui ritenuta insindacabile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La notificazione eseguita con raccomandata informativa si considera validamente perfezionata secondo quanto ritenuto dalla corte territoriale, ove la raccomandata sia pervenuta nel luogo di effettiva residenza del destinatario e non risulti un definitivo mutamento di residenza o l'abbandono del domicilio anagrafico.
La nullità della citazione introduttiva non rientra tra le ipotesi tassative che impongono la rimessione della causa al primo giudice; il giudice di appello, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, deve decidere nel merito.
Il mancato rispetto del termine minimo a comparire determina nullità della citazione per vizio della vocatio in ius.
La norma è richiamata quale disciplina della nullità della citazione e del relativo regime di sanatoria/rinnovazione, nei limiti in cui sia possibile.
La rinnovazione degli atti nulli opera solo quando sia possibile; la sua applicazione non comporta automaticamente regressione del processo.
Nel giudizio di appello il giudice, se lo ritiene necessario, può assumere prove; altrimenti procede direttamente alla decisione.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina dell'appello, senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisiva nel rigetto.
Dopo le attività preliminari, il giudice d'appello può passare alla decisione oppure fissare udienza per l'ammissione e l'assunzione delle prove.
È la norma sostanziale applicata per dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria ordinaria.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite in cassazione.
Massime di principio
- La censura di nullità della notificazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che ignori il passaggio decisivo con cui il giudice di merito abbia accertato la ricezione della raccomandata informativa nel luogo di effettiva residenza del destinatario.
- In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., ciò che rileva è il perfezionamento del procedimento notificatorio secondo la disciplina applicabile e secondo gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; non è sufficiente una doglianza astratta sulla mancata verifica degli avvisi di ricevimento se la decisione impugnata si fonda su un diverso accertamento fattuale non specificamente attinto.
- La nullità della citazione per violazione del termine a comparire non comporta, di regola, la regressione automatica del processo al primo giudice: il giudice d'appello, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, deve proseguire nel merito.
- La proposizione dell'appello da parte della parte illegittimamente dichiarata contumace sana ex nunc la nullità della citazione, ma non elimina la nullità del giudizio di primo grado già celebrato in violazione del contraddittorio.
- La rinnovazione degli atti nulli e l'eventuale riapertura della fase istruttoria in appello dipendono da una valutazione del giudice circa la possibilità e l'opportunità di assumere le prove; tale apprezzamento, se motivato, appartiene al potere discrezionale del giudice del merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio denunciato.
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