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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14860/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Troncone ha impugnato l'ordinanza del 2/10/2023 che aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sulla sua istanza del 27/04/2023 per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 20‑bis c.p. Ha dedotto: (i) violazione delle norme sul rito camerale (art. 666 c.p.p.) per omessa fissazione dell'udienza e violazione del contraddittorio, con conseguente nullità; (ii) violazione dell'art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n.150 in quanto la Corte avrebbe precluso l'istanza per sanzione sostitutiva ritenendola incompatibile con la successiva istanza per misure alternative promossa dopo l'ordine di esecuzione, nonché travisamento dei fatti in relazione alla data di notifica dell'ordine di esecuzione (notificato il 28/04/2023, posteriore all'istanza del 27/04/2023).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Ha stabilito che: (i) la decisione adottata "de plano" senza instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p. è nulla; (ii) la notifica dell'ordine di esecuzione (28/04/2023) è avvenuta dopo la presentazione dell'istanza per la sanzione sostitutiva (27/04/2023), per cui il procedimento sulle sanzioni sostitutive era pendente; (iii) la successiva presentazione dell'istanza per misure alternative ex art. 656, comma 5 c.p.p. non determina la perdita dell'interesse del condannato alla decisione sull'istanza di sanzione sostitutiva già proposta; pertanto il provvedimento di "non luogo a provvedere" non era giustificato e deve essere rivisitato nel contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina la sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità); la sua applicabilità è oggetto della domanda del ricorrente.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Stabilisce il rito camerale in esecuzione: la decisione che rigetta o nega sussistenza dei presupposti per misure/sanzioni deve, salvo casi di immediata insussistenza, essere adottata previa instaurazione del contraddittorio; l'omessa fissazione dell'udienza integra nullità quando la decisione è adottata "de plano".

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle nullità processuali che il ricorrente asseriva derivate dall'omessa instaurazione del contraddittorio.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

    La norma transitoria consente al condannato, quando ricorrono i presupposti (tra cui pendenza in Cassazione alla data di entrata in vigore), di presentare l'istanza per pene sostitutive dopo l'irrevocabilità; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime e che nessuna ulteriore preclusione può scaturire da successiva iniziativa esecutiva o richiesta di misure alternative.

  • art. 656, comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede che l'ordine di esecuzione con sospensione, se seguito da istanza per misure alternative, determini la trasmissione dell'istanza al Tribunale di sorveglianza; la Corte ha chiarito che tale meccanismo non paralizza il procedimento già avviato per sanzioni sostitutive.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina la sostituzione della pena con pene alternative (rilevante per la possibilità di disporre sanzione sostitutiva ex art. 20‑bis anche quando il soggetto è sottoposto ad altre misure).

  • art. 62, 63, 67 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Art. 62: "...la pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione"; Art. 63: "...immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna"; Art. 67: "...le misure alternative alla detenzione ... non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva".

    Queste disposizioni regolano l'esecuzione delle pene sostitutive e i rapporti con le misure alternative; la Cassazione le usa per argomentare che non esiste un meccanismo automatico che renda incompatibile la valutazione della sanzione sostitutiva quando sorga successivamente un procedimento per misura alternativa.

  • art. 51‑bis ord. pen.

    Richiamato nella disamina giurisprudenziale: non introduce incompatibilità automatica tra pene sostitutive e misure alternative, limitandosi a disciplinare la posizione del soggetto sottoposto a misura alternativa quando sopraggiunga un altro titolo definitivo.

  • art. 545‑bis cod. proc. pen.

    Citato come riferimento normativo in materia di valutazioni per l'applicazione delle sanzioni sostitutive e per il principio di recupero di valutazioni già richieste in fase di merito.

  • artt. 623, 604, 179 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione agli effetti dell'accertata nullità (annullamento con rinvio) e alle regole sul giudizio di cassazione e sulla nullità assoluta per violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La decisione che nega l'ammissione a sanzioni sostitutive deve essere adottata nel contraddittorio; il rigetto "de plano" senza udienza è ammesso solo quando i presupposti risultano immediatamente insussistenti.
  • La presentazione di successiva istanza per misure alternative (ex art. 656, comma 5 c.p.p.) a seguito di ordine di esecuzione non elimina automaticamente l'interesse del condannato alla decisione su una precedente istanza per sanzione sostitutiva presentata nei termini dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022.
  • Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio delle pene sostitutive (art. 95 d.lgs. 150/2022) conta la pendenza del procedimento in Cassazione alla data di riferimento indicata dalla giurisprudenza; una successiva iniziativa esecutiva del Pubblico ministero non può creare preclusioni non previste dalla norma transitoria.
  • L'inammissibilità "de plano" dell'istanza può essere rilevata dal giudice solo nei casi di immediata ed evidente insussistenza dei presupposti normativi; questioni di diritto non univoche o valutazioni di merito richiedono rito camerale e contraddittorio.
  • In presenza di nullità per violazione del contraddittorio, la correttezza processuale impone l'annullamento dell'atto impugnato con rinvio per nuovo esame nel rispetto delle garanzie dell'udienza camerale.

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