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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22761/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva agito per la rideterminazione del saldo di più rapporti di conto corrente e di conti anticipi collegati, contestando addebiti ritenuti illegittimi; il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la banca al pagamento di una somma. In appello, la banca aveva ottenuto una parziale riforma: la Corte territoriale, sulla base della documentazione prodotta e della CTU rielaborata, aveva rideterminato i saldi, ampliando l'arco temporale di ricostruzione di uno dei rapporti fino alla data di estinzione e riconoscendo un importo minore a favore della correntista. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse accolto una domanda di accertamento del saldo fino al 31 marzo 2015 mai ritualmente proposta dalla banca e avesse indebitamente esteso il contraddittorio oltre il periodo indicato dall'attrice; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 117 TUB, assumendo che in mancanza di contratto di apertura del conto o di contratto sottoscritto dalla banca non fosse possibile accertare validamente il saldo e che fosse stato erroneamente richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 898/2018; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che la Corte d'appello non avesse spiegato perché il Tribunale avesse errato nel valorizzare la prima bozza di CTU e non la seconda ipotesi ricostruttiva contenuta nella perizia integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo insussistenti sia la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. sia la violazione delle norme in tema di forma del contratto bancario, sia il vizio motivazionale. Quanto al primo motivo, ha affermato che il giudice di merito può qualificare e interpretare la domanda nei limiti del petitum e della causa petendi e che, nel caso concreto, l'estensione della ricostruzione contabile al 31 marzo 2015 non integrava ultrapetizione, perché il conto era ancora pendente al momento della domanda e la produzione documentale successiva, non opposta, aveva esteso il contraddittorio; inoltre, la condanna non riguardava il conto oggetto della doglianza ma un diverso rapporto e i conti anticipi collegati. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che nei contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento da parte della banca non comporta nullità per difetto di forma scritta, perché la forma richiesta dall'art. 117 TUB ha funzione di protezione del cliente e non richiede necessariamente la firma dell'istituto se la volontà di avvalersi del contratto risulta da comportamenti concludenti. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esistente, chiara e logicamente articolata, in quanto fondata sulla rettifica operata dal CTU dopo le osservazioni del consulente di parte e idonea a giustificare la rideterminazione dei saldi e la riduzione della condanna. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre i limiti delle domande ed eccezioni o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; il giudice può invece interpretare e qualificare la domanda entro i suoi limiti sostanziali.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta tardività delle attività difensive e documentali nella fase iniziale del giudizio.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta tardività delle attività difensive e documentali nella fase iniziale del giudizio.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta tardività delle produzioni documentali e dell'estensione del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la nullità della sentenza e del procedimento per ultrapetizione e difetto di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la banca dovesse provare i presupposti del saldo e la validità dei contratti bancari.

  • art. 117 TUB

    La Corte lo interpreta nel senso che la forma scritta dei contratti bancari ha funzione di protezione del cliente e non richiede la sottoscrizione della banca, se la volontà negoziale dell'istituto risulta da comportamenti concludenti.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul difetto di motivazione e sulla coerenza della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul difetto di motivazione e sulla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul difetto di motivazione e sulla valutazione delle prove.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di inserimento del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il contributo unificato.

Massime di principio

  • Non integra ultrapetizione la decisione che, interpretando la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, si mantenga entro i limiti del petitum e della causa petendi, anche se la parte abbia usato una formulazione diversa o più ristretta rispetto alla ricostruzione accolta dal giudice.
  • Nel contenzioso bancario sulla ricostruzione del saldo di conto corrente, il giudice può valorizzare produzioni documentali successive e non contestate, specie quando il rapporto sia ancora pendente e l'estensione temporale della verifica contabile sia coerente con l'interesse delle parti a definire l'intero dare-avere.
  • La mancata sottoscrizione del contratto bancario da parte dell'istituto di credito non comporta, di per sé, nullità del contratto per difetto di forma scritta, ove la volontà della banca di avvalersene risulti da comportamenti concludenti; la forma richiesta dall'art. 117 TUB ha funzione funzionale di tutela del cliente, non strutturale in senso rigoroso.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza espliciti il percorso logico seguito e indichi le ragioni della preferenza accordata a una ricostruzione tecnica rispetto a un'altra, specie se il giudice dia conto delle rettifiche operate dal consulente tecnico sulla base delle osservazioni di parte.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione delle norme sulla prova non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se il giudice di appello ha già spiegato in modo non illogico le ragioni del proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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