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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30598/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro oggetto del contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., ovvero del suo controvalore in denaro. La ricorrente sosteneva di essere terzo di buona fede e proprietaria dei preziosi, deducendo l'inesistenza di collegamenti con le società indagate, la validità ed efficacia del contratto "Conto Tesoro", l'impossibilità di addebitare a lei la confusione contabile contestata e la necessità di ottenere la restituzione o il controvalore dell'oro. Ha richiamato l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n.159/2011 (artt.52 e ss.) e la possibilità di far valere il credito ai sensi dell'art.58.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione centrale: l'appello era meramente ripropositivo rispetto a istanze già esaminate e rigettate con provvedimento del 24/11/2023, senza nuovi elementi di fatto o di diritto tali da superare gli effetti preclusivi; inoltre la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto ed attuale all'impugnazione idoneo a produrre un risultato immediatamente rilevante nella sua sfera giuridica. La Corte ha evidenziato che, anche assumendo la validità contrattuale del "Conto Tesoro", le eventuali facoltà contrattuali debbono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario (e con le eventuali autorizzazioni del giudice delegato) e che, laddove l'oro sia stato venduto e il ricavato depositato nel Fondo Unico Giudiziario, il terzo di buona fede conserva tipicamente una sola posizione creditoria da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt.57 e ss. del d.lgs.159/2011. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen. (c.p.p.)

    Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare l'inammissibilità dell'appello cautelare/repropositivo: l'appello deve esporre motivi nuovi o specifici rispetto a provvedimenti già decisi; la mancata deduzione di elementi nuovi comporta inammissibilità.

  • artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina la tutela dei terzi di buona fede nei procedimenti ablativi (codice antimafia): il terzo che vanta diritti su beni sottoposti a sequestro può ottenere il riconoscimento della propria posizione mediante domanda e procedura di verifica dei crediti, non necessariamente la restituzione immediata del bene.

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede il riconoscimento del credito del terzo e gli effetti conseguenti: il terzo può far valere il proprio credito nel procedimento di formazione dello stato passivo e del riparto.

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce la procedura di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo: il terzo deve avvalersi di tale procedura per ottenere il riconoscimento del proprio credito derivante da beni sottoposti a sequestro.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata per estendere l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia al procedimento penale in esame; consente l'applicazione degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 nella materia del sequestro.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Regola la possibilità che l'amministratore giudiziario subentri nell'esercizio dei rapporti attivi e passivi dell'azienda sequestrata; le pretese contrattuali nei confronti della società sequestrata possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore autorizzato.

  • art. 310 c.p.p. (richiamato giurisprudenzialmente)

    Norma sul ricorso cautelare: la giurisprudenza richiamata spiega che l'appello cautelare deve individuare punti di censura e motivarli con specificità proporzionale alla decisione impugnata, quindi non può limitarsi a riproporre questioni già decise.

Massime di principio

  • Se una istanza di dissequestro è stata già esaminata e rigettata con provvedimento definitivo e non sono prodotti elementi nuovi, l'appello che ripropone le stesse ragioni è inammissibile per effetto delle preclusioni procedurali.
  • Il riconoscimento della buona fede del terzo non comporta automaticamente la restituzione immediata del bene sequestrato: quando i beni sono stati mescolati, dispersi o venduti, il terzo di buona fede ha di norma un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. n.159/2011.
  • Se il bene sequestrato è stato venduto e il ricavato è stato versato nel Fondo Unico Giudiziario, il rimedio appropriato per il terzo è la domanda di riconoscimento del credito nella procedura concorsuale prevista dagli artt.57 e ss. del d.lgs.159/2011, non l'appello cautelare per ottenere subito il controvalore.
  • Le facoltà contrattuali verso una società sottoposta a sequestro possono essere esercitate, ove previsto, esclusivamente nei confronti dell'amministratore giudiziario e subordinatamente all'autorizzazione del giudice delegato: pertanto i diritti derivanti da contratti con la società sequestrata possono non produrre effetti immediati.
  • L'appello (compreso l'appello cautelare) richiede una motivazione specifica e la dimostrazione di un interesse concreto ed attuale a conseguire un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante; mancando ciò, l'impugnazione è destinata all'inammissibilità.

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