Cassazione Civile, Ordinanza n. 17413/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria gli contestava maggiori compensi per l'anno d'imposta 2009, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La contestazione si fondava su alcuni movimenti bancari: due versamenti di assegni per complessivi euro 9.600,00 sul conto personale e un versamento in contanti di euro 12.000,00 su un conto corrente cointestato con il coniuge. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, in relazione all'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere superata la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo anche il difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio, eccezione ritenuta infondata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio, precisando che è irrilevante la distinzione tra articolazioni interne dell'Agenzia. Nel merito, ha rilevato che per i due versamenti di assegni la CTR aveva accertato, senza specifica contestazione dell'Ufficio, che i versamenti non erano mai stati effettuati e quindi erano inesistenti; su tale punto si era formato giudicato implicito. Quanto al versamento in contanti di euro 12.000,00, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito perché il contribuente aveva fornito una prova analitica idonea a vincere la presunzione ex art. 32 d.P.R. 600/1973, dimostrando che nel periodo considerato aveva incassato compensi in contanti per prestazioni notarili per un importo complessivo superiore a quello contestato. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
Le movimentazioni risultanti dai conti correnti costituiscono presunzione legale di maggiori redditi; per vincerla il contribuente deve fornire prova contraria analitica, specifica per ciascun versamento contestato.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
La presunzione relativa alle risultanze dei conti bancari opera anche ai fini IVA, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale nel rito semplificato.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accertamento fondati su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti correnti, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare in modo analitico che ciascuna operazione non sia riferibile a redditi imponibili.
- La prova contraria richiesta al contribuente non può essere generica o complessiva: deve essere specifica per ogni singolo versamento contestato, potendo anche essere data mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti e correlate puntualmente ai movimenti bancari.
- Il giudice di merito, quando valuta la prova contraria alle presunzioni bancarie, deve effettuare un controllo rigoroso sulla giustificazione di ogni singola movimentazione e darne conto espressamente in motivazione.
- Se un fatto decisivo posto a base della ripresa fiscale non è contestato dall'Ufficio in cassazione, sul relativo accertamento può formarsi giudicato implicito.
- È irrilevante, ai fini della legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate, la distinzione tra le diverse articolazioni interne dell'Ufficio quando l'ente sia stato ritualmente rappresentato in giudizio.
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