Cassazione Civile, Ordinanza n. 29668/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite trae origine dalla morte di un operatore ecologico dipendente comunale, rimasto schiacciato dall’autocarro di servizio che stava manovrando in retromarcia su una strada in forte pendenza, dopo aver azionato il freno di stazionamento e posizionato un cuneo sotto una ruota. I congiunti del lavoratore hanno chiesto il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, deducendo in via alternativa la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2087 c.c. o dell’art. 2051 c.c. Il Comune si è difeso e ha chiesto manleva alla propria assicuratrice; quest’ultima ha eccepito anche la prescrizione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi contro la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto della domanda, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata risultava notificata via PEC, ma nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. non era stata depositata la relata completa con i messaggi di spedizione e ricezione; la successiva produzione era tardiva e comunque inidonea a dimostrare validamente la notificazione e la sua data.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto non assolto l’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. per i ricorsi avverso sentenze notificate, poiché mancava nel termine la documentazione completa della notificazione a mezzo PEC e la successiva produzione era sia tardiva sia insufficiente. Di conseguenza ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti come possibile fonte di responsabilità del datore di lavoro per la tutela delle condizioni di sicurezza del prestatore.
Invocato in alternativa dai ricorrenti come titolo di responsabilità da cose in custodia per il mezzo comunale coinvolto nell’evento.
La notifica della sentenza è richiamata come fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione.
La Corte ribadisce che il ricorrente deve depositare, entro il termine previsto, la copia della sentenza notificata con la relata di notifica o, nel caso di PEC, con i relativi messaggi; l’omissione comporta improcedibilità, non sanabile con deposito tardivo.
La successiva produzione documentale non può recuperare l’omissione originaria oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
È richiamato per indicare il termine entro cui il controricorrente potrebbe produrre la documentazione mancante.
Norma richiamata per il procedimento in camera di consiglio e per la riserva del deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 24 Cost.
La sanzione dell’improcedibilità è ritenuta compatibile con il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La sanzione dell’improcedibilità è ritenuta compatibile con il giusto processo.
art. 6 CEDU
La sanzione dell’improcedibilità è ritenuta compatibile con il diritto a un equo processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente che intenda far valere il ricorso deve depositare nel termine di legge la copia della sentenza con la relata di notifica; nel caso di notificazione via PEC, occorre produrre anche i messaggi telematici di spedizione e ricezione, perché la sola copia della sentenza non basta.
- L’omesso deposito della documentazione richiesta dall’art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, e tale vizio non può essere sanato da una produzione documentale successiva al termine.
- La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione della sentenza è un fatto processuale rilevante e auto-vincolante per la parte, che assume l’onere di provare in modo completo l’avvenuta notificazione e la sua data.
- La mera attestazione o ricostruzione documentale indiretta non è sufficiente se la Corte non può percepire direttamente e immediatamente la prova della notificazione nei modi richiesti dalla disciplina processuale.
- L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore dei controricorrenti e può determinare, ove dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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