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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41167/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società "Roccasalva Giovanni S.r.l.", era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per avere omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2013, al fine di consentire alla società di evadere l'imposta, per un'imposta dovuta quantificata in euro 65.357,00. Il ricorso in Cassazione censurava, principalmente, (i) la mancata e autonoma valutazione dell'imponibile e delle difficoltà economiche dell'impresa (insicurita la sussistenza dell'elemento oggettivo e del dolo specifico), (ii) la contraddittorietà e carenza di motivazione circa il dolo di evasione, e (iii) l'erronea negazione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano generici e consistano in contestazioni del giudizio di merito senza indicare il travisamento specifico delle prove richiesto dall'art. 606, lett. e), c.p.p. Ha confermato la corretta determinazione dell'imposta evasa (differenza tra operazioni attive e passive sulla base della contabilità) e l'assenza di elementi che esonerino dalla responsabilità per l'omissione della dichiarazione. La Corte ha precisato che l'omissione della dichiarazione costituisce il nucleo del reato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000, non essendo necessario il mancato versamento quale elemento strutturale. Ha inoltre osservato che la crisi di impresa non esonera dall'obbligo di dichiarazione e non dimostra automaticamente la mancanza di dolo di evasione. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (aumento motivato secondo l'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    Il reato è integrato dall'omissione della presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; non è richiesto, quale elemento strutturale, l'effettivo mancato versamento dell'imposta: l'obbligo violato è quello della dichiarazione stessa.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, artt. 1 e 8

    artt. 1 e 8, d.P.R. n. 322/1998

    Definiscono l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e IVA). La Corte ricorda che la dichiarazione è dovuta salvo specifiche esenzioni.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    art. 6, d.P.R. n. 633/1972

    Stabilisce il momento di effettuazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini IVA e che il contribuente può anticipare l'effetto imponibile con l'emissione della fattura, indipendentemente dall'incasso effettivo.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10

    art. 10, d.P.R. n. 633/1972

    Indica le operazioni esenti da IVA; la Corte sottolinea che solo chi ha effettuato esclusivamente operazioni esenti può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 19

    art. 19, d.P.R. n. 602/1973

    Prevede la facoltà di chiedere la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo; la Corte osserva che l'esistenza di tale rimedio e la mancata sua utilizzazione sono elementi rilevanti ai fini della valutazione della condotta dell'imputato.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. e)

    art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione relativi al travisamento delle prove: il ricorrente deve indicare con precisione come le risultanze siano state travisate; motivazioni generiche o riproposizioni del giudizio di merito non sono ammissibili.

  • cod. proc. pen., art. 616

    art. 616, cod. proc. pen.

    Regola l'onere delle spese e la possibilità di condannare al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata ritenendo la inammissibilità imputabile al ricorrente.

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà per fissare la somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

  • Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento giurisprudenziale sul principio che l'inammissibilità imputabile al ricorrente può comportare l'incremento degli oneri pecuniari; citata a supporto dell'applicazione delle spese e della sanzione.

Massime di principio

  • L'omissione della dichiarazione IVA integra il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000: non è necessario dimostrare il mancato versamento per configurare il reato; la condotta consiste nella mancata presentazione della dichiarazione obbligatoria.
  • La crisi economica o la difficoltà di liquidità dell'impresa non esonera automaticamente dall'obbligo di dichiarare e non elimina di per sé il dolo di evasione; la causa di forza maggiore dovrebbe essere dedotta e provata in relazione all'atto dell'omissione, non al pagamento successivo dell'imposta.
  • In sede di cassazione non sono ammissibili censure generiche del merito: il ricorrente deve indicare con precisione il presunto travisamento probatorio o il vizio di diritto a norma dell'art. 606 c.p.p.; la mera richiesta di riconsiderare le prove non basta.
  • La corretta determinazione dell'imposta si basa anche sulla differenza tra operazioni attive e passive contabilizzate; la produzione di scritture contabili e la verifica del calcolo sono elementi decisivi per la valutazione della sussistenza dell'imposta evasa.
  • Il contribuente in difficoltà ha strumenti amministrativi (es. richiesta di rateizzazione) che, se non esperiti o giustificati, possono aggravare la valutazione della responsabilità penale; la mancata richiesta di tali rimedi può essere considerata nella valutazione del dolo.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, se imputabile al ricorrente, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte può aumentare tale somma nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

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